Sbilanciamenti Fer, il CdS dà ragione all’Arera sul pregresso



Quotidiano Energia - Colpo di scena sugli sbilanciamenti Fer: la delibera Arera 522/2014 che aveva sancito per il periodo 2013/2014 il ripristino della regolazione precedente (contenuta nella delibera 111/06) è legittima. Lo ha sancito il Consiglio di Stato, segnando un punto a favore dell’Autorità dopo una serie di pronunciamenti della giustizia amministrativa sfavorevoli al regolatore sul tema degli sbilanciamenti delle rinnovabili non programmabili. Nella sentenza pubblicata lo scorso 31 dicembre, a distanza di ben tre mesi dall’udienza, il CdS va anche più in là, affermando un principio più generale. Ossia che nell’accogliere il ricorso di E.ON Climate & Renewables Italia, il Tar Milano ha “travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in materia di riesercizio del potere discrezionale attribuito all’Autorità”. Infatti, spiegano i giudici di appello, “la giurisprudenza è conforme nel ritenere che detto limite si deve attestare sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali dell’Autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza, anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo, per le quali vengano in rilievo poteri regolatori con cui l’Autorità detta le c.d. ‘regole del gioco’ (C.d.S., III, 2.4.2013, n. 1856, nonché, in tema, VI, 6.5.2014, n. 2302, 12.6.2015, n. 2888, III, 14.7.2016, n. 3143)”. Venendo al merito della vicenda, il CdS ritiene che nel ridare vigore alla delibera 111/06 l’Arera si sia correttamente conformata alle precedenti sentenze della giustizia amministrativa, senza incorrere in “alcuna violazione dei principi di certezza, ragionevolezza e prevedibilità della regolazione”. D’altronde, dalla sentenza che annullava la delibera 281/2012 “non si può evincere, come invece sostenuto ex adverso, che gravava sull’Autorità l’onere di limitare gli effetti caducatori del giudicato, selezionando quelli ripristinatori meno pregiudizievoli per gli stessi operatori che avevano promosso il contenzioso”. Il tutto tenendo conto che la partecipazione degli operatori al mercato infragiornaliero (fonte del pregiudizio loro causato dalla rinnovata vigenza della 111/06) era “una mera facoltà dell’operatore, che se ne avvaleva liberamente per sfruttare la possibilità di ridurre al minimo gli sbilanciamenti e di ridurre i corrispettivi di sbilanciamento, essendo il MI più prossimo al tempo reale rispetto al mercato del giorno prima (Mgp)”. Inoltre, spiega il CdS, “la scelta di intervenire nel MI nel periodo 1.1.2013-31.12.2014 è stata assunta dagli operatori nella piena consapevolezza della pendenza del contenzioso avverso la delibera n. 281/2012/R/efr e, quindi, secondo la diligenza specifica richiesta all’operatore professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., le imprese interessate avrebbero dovuto considerare che l’esito vittorioso avrebbe comportato il rispristino delle disposizioni previste dall’art. 40, co. 5, della delibera n. 111/06”. In definitiva, concludono i giudici,  “la reviviscenza era l’unico esito a cui poteva giungere l’Autorità a seguito del precedente annullamento senza poter questa selezionare arbitrariamente dei meccanismi di mitigazione non previsti dal giudice di annullamento, nonché ragionevole perché, nel contemperamento di interessi, se anche è possibile che la disciplina della delibera n. 111/2006 può essere stata svantaggiosa per alcuni operatori (che anche in altri contenziosi l’hanno impugnata), nondimeno per altri essa è stata comunque vantaggiosa”.    









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