«Schedatura» linguistica, il Garante frena

BOLZANO. Il Garante per la privacy sbarra la strada a ogni operazione di «schedatura» etnica dei bambini nelle scuole materne tedesche. E specifica i margini di manovra possibili per l’obiettivo...



BOLZANO. Il Garante per la privacy sbarra la strada a ogni operazione di «schedatura» etnica dei bambini nelle scuole materne tedesche. E specifica i margini di manovra possibili per l’obiettivo della Svp di intervenire per frenare e riequilibrare la presenza di bambini italiani e stranieri nelle scuole di lingua tedesca. Nel novembre del 2017 il consiglio provinciale aveva approvato (modificata) la mozione dei Freiheitlichen «Rilevamento della madrelingua nelle scuole, anche dell’infanzia, dell’Alto Adige». In parallelo, la giunta aveva indicato alcuni criteri da applicare durante la fase delle pre iscrizioni alle scuole materne. La mozione impegnava la giunta, previo consenso del Garante per la protezione dei dati personali, «a prevedere per scopi statistici nei moduli di iscrizione alla scuola, anche dell'infanzia, l'indicazione della madrelingua affinché successivamente sulla base di un'osservazione costante sia possibile rilevare gli sviluppi a medio e lungo termine, e così capire, tra l’altro, come stanno cambiando le necessità nelle scuole, anche dell'infanzia, per quanto riguarda l'apprendimento linguistico». La mozione era stata approvata con 24 sì, e 4 no. La Provincia aveva chiesto un incontro con l’ufficio del garante. I risultati sono stati comunicati ora dall’assessore Philipp Achammer ai consiglieri provinciali uscenti. L’incontro tra la delegazione dell’amministrazione provinciale e dell’ufficio del garante era dedicata a «individuare adeguate modalità di rilevazione della madrelingua nelle scuole altoatesine, comprese quelle dell'infanzia». E questi sono i paletti, riferisce Achammer: «La posizione dei funzionari del garante è chiara: le norme giuridiche sulla protezione dei dati non permettono di rilevare la madrelingua di bambini, bambine, alunne e alunni contestualmente all'iscrizione. Secondo loro è ammissibile solo la rilevazione della lingua – o delle lingue – parlate più frequentemente da bambini, bambine, alunne e alunni. Ai sensi delle norme giuridiche sulla protezione dei dati, anche tale rilevazione deve svolgersi con misure di salvaguardia da concordare con l'ufficio del garante».













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