Parco dello Stelvio, nel disegno di legge Comuni ai margini 

Potere assoluto alla Provincia: 1,35 milioni l’anno i costi Le novità su centri visita, prodotti tipici e variazioni ai Puc 


di Giuseppe Rossi


MERANO. Chi sperava di poter aver mano libera nella gestione del proprio territorio dentro il parco nazionale dello Stelvio, contadini, cittadini o amministratori comunali, rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Il disegno legge provinciale per disciplinare la gestione del parco, ormai spezzettato amministrativamente in tre realtà diverse (Bolzano, Trento e Lombardia) presentata dalla giunta provinciale a firma dell'assessore Richard Theiner, non concede affatto maggiore autonomia alle realtà territoriali, ma concentra nelle mani della Provincia attraverso l'ufficio parco dello Stelvio un potere assoluto.

Le variazioni al Puc dei Comuni interessati. Qualsiasi intervento, comprese variazioni al piano urbanistico nei Comuni ad esempio di Prato e Stelvio dovranno essere autorizzate dall'ufficio provinciale e dal comitato di gestione composto da tre delegati dei Comuni, da un agricoltore, un ambientalista, un esperto di scienze naturali, un rappresentante delle organizzazioni turistiche e delle amministrazioni separate. La legge provinciale approdata in commissione prima che in consiglio provinciale è la conseguenza dell'intesa raggiunta a febbraio 2015 con il ministero dell'ambiente per passare le funzioni statali del parco alle tre realtà territoriali.

I costi di gestione. E con le funzioni anche i costi di gestione. La Provincia dovrà impegnare 1,35 milioni per ciascun esercizio. Oltre a proteggere e conservare le specie animali e vegetali tra gli obiettivi contenuti nella legge ci sono la promozione della ricerca scientifica, informazione ed educazione ambientale, pianificazione paesaggistica, ma anche lo sviluppo di misure per la fruizione ricreativa e turistica del parco.

Mano tesa agli agricoltori. Un passaggio è dedicato anche agli agricoltori: la legge promuove il sostentamento e lo sviluppo economico della popolazione residente per contrastare lo spopolamento rurale. In passato proprio questo era stato un tema di alta frizione tra comunità locale e autorità statali che governavano il Parco.

Le novità: centri visita e prodotti tipici. Tra le misure che la legge prevede vi sono il rinnovo dei punti informativi e dei centri visita, la manutenzione dei sentieri, la disciplina de flusso dei visitatorie progetti di mobilità sostenibile. Verrà anche favorita la commercializzazione di prodotti tipici incentivando imprenditoria e occupazione locale. Verrà mantenuto un coordinamento con la Provincia di Trento e la Lombardia.

Organi, piani e regolamento. Il primo nuovo organo che istituisce la legge è il comitato di gestione, che darà parere sul piano del parco, sul suo regolamento, sulla perimetrazione, sul programma annuale. Il piano del parco viene redatto dalla Provincia, in un processo partecipativo, ma non decisionale, con i Comuni. Il piano, da rinnovare ogni dieci anni, suddivide inoltre il territorio in riserve generali, orientate, aree di protezione e aree di promoziona turistica, ognuna con diverso grado di protezione. Il piano del parco disciplina i vincoli, le destinazioni d'uso, l'accesso veicolare e pedonale ma non potrà entrare in vigore senza il parere vincolante del ministero dell'ambiente. I piani urbanistici dei Comuni dovranno essere predisposti in conformità con gli indirizzi stabiliti dal piano. Anche il regolamento del parco è redatto dalla Provincia sentiti i Comuni e disciplina le attività consentite e quelle no e concede eventuali deroghe. Anche il regolamento deve ottenere il benestare del Ministero e del comitato di gestione prima che la Provincia lo approvi. Ma non finisce qui. Concessioni e autorizzazioni per interventi, opere o impianti dovranno ottenere sempre il nullaosta dell'ufficio provinciale per il parco. Interventi edilizi nelle zone D dei Comuni saranno consentiti a patto che gli stessi enti locali abbiano recepito nel loro piano regolatore le previsioni del piano del parco. Manutenzioni ordinarie e straordinarie potranno essere eseguite senza aumento di cubatura e senza modifica della destinazione d'uso degli edifici.

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