Assolta l'insegnante elementare altoatesina col doppio lavoro
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma le ha dato ragione. L'insegnante era finita nei guai per la sua attività extrascolastica, consistente nella promozione di integratori per un'importante azienda
BOLZANO. La Corte dei conti di Bolzano l'aveva condannata a pagare 20.837 euro alla Provincia di Bolzano, ma lei, insegnante elementare altoatesina, ha impugnato la sentenza e la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma le ha dato ragione. L'insegnante era finita nei guai per la sua attività extrascolastica, consistente nella promozione di integratori per un'importante azienda.
A lei veniva contestato di non aver chiesto l'autorizzazione per poter svolgere il secondo lavoro e di non aver informato la dirigenza dell'apertura di una partita Iva. La Guardia di finanza aveva accertato che, nel quadriennio 2017/2020 , la donna aveva guadagnato.
L'insegnante non s'era arresa e, convinta di aver fatto tutto nel rispetto delle regole, aveva impugnato la sentenza. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma ha accolto il suo appello, ritenendo che, in base a quanto emerso dagli atti, l'attività didattica è stata svolta "regolarmente e proficuamente" durante tutto il periodo oggetto dell'indagine.
L'attività extrascolastica - limitata a non più di un'ora settimanale -, infatti, non avrebbe in alcun modo compromesso lo svolgimento delle funzioni di docente, né causato danni all'amministrazione. A rafforzare la posizione dell'insegnante, anche la documentazione relativa alle autorizzazioni: per ogni anno scolastico contestato, è risultata infatti presentata regolare richiesta di autorizzazione, regolarmente concessa dal dirigente scolastico.
Nessuna reticenza sarebbe inoltre stata riscontrata nelle richieste, né in merito ad eventuali compensi percepiti né rispetto a possibili conflitti d'interesse. Non ci sarebbe stato alcun dolo, quindi. Secondo quanto emerso, non solo non è dimostrato alcun danno, ma manca anche l'elemento soggettivo di colpa.
Non risulta infatti che l'insegnante abbia ottenuto l'autorizzazione con dichiarazioni false, né che abbia superato i limiti previsti dall'autorizzazione stessa. Per questo, il suo appello è stato accolto.