«Un giudice deve sempre  essere e apparire imparziale» 

Archiviato il procedimento contro l’avvocatessa Holzeisen. Era stata accusata  di oltraggio o diffamazione del collegio del Tar chiamato a pronunciarsi sul ricorso Di Gregorio


MARIO BERTOLDI


Bolzano. «Non conta solo essere imparziali ma anche, e prima ancora, apparire tali, tanto più per un Tribunale che, per le esposte peculiarità inerenti alla nomina dei suoi componenti ed al suo funzionamento, si trova maggiormente esposto a critiche di faziosità». Parole pesanti che suonano anche da monito in un periodo in cui il potere politico sta cercando di mettere le mani sulla nomina di una parte dei giudici della Corte dei Conti. In una situazione di questo tipo, non solo è obbligo imperativo (come in ogni settore della giustizia) essere di fatto imparziali ma è anche necessario apparire come tali agli occhi di chi chiede la tutela dei propri diritti. Lo ha scritto il giudice delle indagini preliminari Walter Pelino disponendo in via definitiva l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti dell’avvocatessa Renate Holzeisen con le ipotesi di reato di diffamazione o oltraggio nei confronti del collegio giudicante e calunnia.

Al centro del caso ci sono alcune affermazioni sostenute dall’avvocatessa nella memoria di replica (depositata il 20 dicembre 2017) per la ricorrente Alessia Di Gregorio, la procuratrice della Corte dei Conti che si era vista preferire a capo della Procura contabile (per un incarico annuale) la dottoressa Daniela Morgante, priva di patentino di bilinguismo anche se perfettamente bilingue.

A inviare un esposto alla Procura della Repubblica furono gli stessi giudici del Tar (nel suo insieme come Corpo giudiziario) ritenendo che alcune delle affermazioni rivolte al collegio giudicante (contenute nella memoria) fossero da reputarsi “oltraggiose e calunniose”. Nella memoria l’avvocatessa Renate Holzeisen scrisse:

«Il differimento disposto dal tribunale adito , come peraltro il comportamento processuale precedente - teso a non riconoscere la competenza rispetto alla questione oggetto di causa per differirne la decisione - è senza dubbio tale da evidenziare l’intendimento palese del Tribunale stesso di favorire la contro interessata (la procuratrice Morgante, ndr) in spregio di tutte le norme processuali , del principio di giusto processo e del principio di diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale...». Un attacco durissimo al collegio giudicante del Tar.

La Procura avviò il procedimento modificando l’ipotesi di reato da oltraggio a Corpo giudiziario in diffamazione, depositando poi istanza di archiviazione ritenendo che la frase incriminata non superasse i limiti del diritto di critica.

Il giudice Pelino è stato dello stesso avviso e ora ha disposto l’archiviazione definitiva del caso. Nell’udienza disposta alcune settimane fa per la discussione del caso, la dottoressa Renate Holzeisen è stata assistita dall’avvocato Beniamino Migliucci il quale fece riferimento al diritto di critica e diritto di difesa che sono costituzionalmente protetti. In sostanza la dottoressa Holzeisen accusò il collegio giudicante del Tar di aver dilazione i tempi della decisione della vertenza a vantaggio di una parte processuale.

Nell’ordinanza il giudice Pelino ribadisce che un magistrato «deve non solo essere ma anche apparire imparziale, cioè non dar adito a illazioni sulla correttezza del proprio operare. Ciò vale ancora di più per il tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano che, unico caso in Italia, è interamente di nomina politica (metà dei consiglieri vengono designati dalla Provincia di Bolzano e metà dal Commissario del Governo)». A pesare nella decisione del giudice Pelino sono stati alcuni differimenti della decisione di merito innescati da un ricorso incidentale palesemente tardivo che non avrebbe dovuto rallentare il corso della causa. Di qui la possibile percezione, da parte della dottoressa Holzeisen, di doversi misurare con un collegio «ostile». Le conclusioni del giudice Pelino sono una diretta conseguenza di questa osservazione. «Per quanto estremamente oltraggiosa - scrive il giudice penale -, l’accusa di parzialità rivolta al collegio giudicante del Tar appare, ad una valutazione in concreto dei fatti, inserirsi nel diritto di difesa ed essere inerente alla strategia difensiva prescelta, per quanto discutibile essa sia». Le affermazioni del difensore debbono perciò ritenersi scriminate in forza del diritto di difesa spettante al difensore (art. 598 c.p.) che in concreto appare prevalente rispetto ai beni giuridici potenzialmente lesi dall’affermazione oltraggiosa.













Altre notizie

Attualità