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Asuc di Pozza di Fassa condannata per l’affidamento di Malga Contrin: “Non fece un’asta pubblica”

Furono invitate a partecipare solo le aziende agricole con sede nella frazione e quella altoatesina che gestì la struttura per 26 anni



POZZA DI FASSA. La seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti ha accolto parzialmente l'appello della Procura regionale di Trento, e, dopo aver riformato la sentenza di assoluzione emessa dalla locale Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ha condannato quelli che nel 2018 erano i componenti del Comitato di amministrazione nonché il segretario frazionale dell'Asuc di Pozza di Fassa al pagamento della somma complessiva di 22.000 euro.

I giudici di appello non hanno riconosciuto la sussistenza di tutto il danno erariale che nell'atto di citazione a giudizio era stato quantificato complessivamente in 49.500 euro. Si tratta - comunica una nota della Corte dei conti - di un risarcimento per il danno cagionato dalla deliberazione con cui l'Asuc aveva disposto l'avvio di una procedura per l'affidamento della gestione della Malga Contrin, per sei annualità, mediante trattativa diretta con confronto concorrenziale. La censura mossa dalla Procura erariale di Trento riguardava la decisione di non adottare per l'affidamento della gestione della malga la procedura dell'asta pubblica, e di invitare, invece, al confronto concorrenziale esclusivamente le aziende agricole con sede nella frazione di Pozza di Fassa, nonché l'azienda, con sede nel territorio della Provincia di Bolzano, che aveva gestito la malga ininterrottamente dal 1991 al 2017. Tale scelta, aveva comportato l'aggiudicazione al precedente gestore, che aveva offerto un canone annuo pari alla base d'asta di 20.000 euro, e l'esclusione dal confronto concorrenziale di un'altra impresa che aveva spontaneamente offerto un canone annuo ben maggiore, pari a 29.900 euro, ma che non era stata invitata a partecipare.

La sentenza di appello afferma il fondamentale principio in ordine alla sottoposizione dell'Asuc al giudizio della Corte dei conti, in ragione della provenienza pubblicistica delle risorse amministrate e della necessaria destinazione a fini pubblici delle medesime. Pertanto, anche per tutte le Asuc presenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento sussiste la sottoposizione di tali enti alla giurisdizione della Corte dei conti, stante la loro natura di ente di diritto privato che gestisce risorse pubbliche, destinate a pubbliche finalità.

I convenuti sono stati così condannati a risarcire all'Asuc la differenza tra il canone versato dall'azienda aggiudicataria e quello offerto dall'azienda esclusa per il periodo intercorso tra l'inizio del contratto di affitto e l'emissione dell'atto di citazione da parte della Procura erariale.













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