Aliquote Imi: ecco come funzionano tutte le agevolazioni

La seconda rata si paga entro il 16 dicembre, col conguaglio A metà novembre il Comune spedirà gli F24 precompilati


di Davide Pasquali


BOLZANO. Incentivare il mercato della locazione delle abitazioni a disposizione ossia sfitte e, soprattutto, raggiungere l’equilibrio del bilancio comunale. Queste le due principali spinte motivazionali dell’esecutivo municipale riguardo all’Imi. Dopo mesi di attesa e settimane di aspre polemiche politiche, a seguito dell’approvazione in consiglio comunale sono state pubblicate all’albo pretorio le istruzioni per l’uso, ossia il regolamento di attuazione della nuova Imposta Municipale sugli Immobili. Il cui saldo andrà pagato entro il 16 dicembre, con conguaglio rispetto a quanto saldato a giugno con le aliquote base stabilite dalla Provincia e ora ritoccate dal Comune. Nella seconda metà di novembre gli uffici municipali spediranno i modelli F24 precompilati, almeno per tutti i contribuenti per cui sarà possibile farlo. Gli altri dovranno recarsi di persona in Comune o rivolgersi ai centri di assistenza fiscale.

Oltre alle aliquote, di cui forniamo uno specchietto riassuntivo qui in alto, ci sono da considerare le agevolazioni. Sono agevolate rispetto alle all’aliquota ordinaria le abitazioni e le relative pertinenze (cantine, box auto e tettoie) nella misura massima di tre, di cui due dello stesso tipo, concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. L’agevolazione non si applica però a case signorili, ville, villini e palazzi di pregio. Sono agevolate rispetto all’aliquota ordinaria pure le abitazioni e relative pertinenze per le quali viene stipulato un contratto di locazione o concordato un nuovo contratto secondo i parametri provinciali, se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza. Presupposto fondamentale per godere della agevolazione è la presentazione di una copia del contratto di locazione registrato all’agenzia delle entrate.

Sono invece escluse dalle agevolazioni, anzi, sono soggette a maggiorazioni rispetto all’aliquota ordinaria, le abitazioni non affittate da almeno un anno. Per non sottostare alla maggiorazione si deve presentare in Comune il relativo contratto di affitto. La maggiorazione non si applica inoltre a diverse altre categorie. Innanzitutto all’abitazione unificata con regolare pratica edilizia all’abitazione principale e che viene utilizzata come unica abitazione principale dai membri del nucleo familiare. Presupposto per non sottostare alla maggiorazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. Non si applica la maggiorazione nemmeno a una sola abitazione posseduta e non locata da un cittadino italiano residente all’estero e iscritto al registro Aire del Comune. Esente da maggiorazione anche l’abitazione concessa in uso gratuito ad affini di primo grado (tipo suocera-nuora), ma solo se l’affine vi ha stabilito la propria residenza. La maggiorazione non è dovuta dalle case di pregio (categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9) se concesse in comodato gratuito. Niente maggiorazioni nemmeno per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e utilizzata dal contribuente, dai figli o dal coniuge per motivi di lavoro o di studio, limitatamente però a una sola abitazione. Serve una dichiarazione sostitutiva se si tratta di scuole o posti pubblici. Nel caso di datore di lavoro privato o istituto di istruzione privato è invece necessario allegare alla dichiarazione un’attestazione del datore di lavoro o dell’istituto di istruzione.

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