Il caso

Ferie non godute, la Provincia tira il freno

La Ripartizione del personale: evitare di trasferire troppi giorni di congedo all'anno successivo



BOLZANO. Aumenta nell’amministrazione provinciale il numero di domande riguardo il congedo ordinario pervenute negli ultimi mesi. Sono relative soprattutto al riporto di giorni di ferie non usufruiti negli anni precedenti. Una crescita nei mesi estivi che ha costretto il direttore della Ripartizione personale, Albrecht Matzneller, a ricordare - per iscritto - quali siano le regole in vigore.

«Il congedo ordinario è irrinunciabile e dev’essere fruito nel corso dell’anno di maturazione, in adeguate soluzioni compatibili con le esigenze di servizio», afferma Matzneller nella missiva inviata ai dirigenti. Poiché il congedo ordinario dovrebbe servire principalmente al recupero psico-fisico, anche le vigenti direttive comunitarie prevedono almeno un periodo ininterrotto di due settimane di ferie durante l’anno. «Si rammenta che il/la dirigente preposto/a si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati all’amministrazione o agli interessati/alle interessate, dovuti al fatto che qualcuno non abbia goduto sufficientemente o non abbia goduto affatto del congedo ordinario», ancora Matzneller.

Il trasferimento del congedo ordinario non goduto nel corso dell’anno di maturazione, può avvenire solo in caso di indifferibili esigenze di servizio o per particolari ragioni personali, e comunque solo nella misura massima del 50 per cento del congedo maturato nell’anno. Questo congedo ordinario residuo deve in ogni caso essere fruito entro il 30 settembre dell’anno immediatamente successivo.

Solo per cause di forza maggiore il congedo non usufruito entro i termini previsti (31 dicembre del rispettivo anno oppure 30 settembre dell’anno successivo), può essere fruito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di maturazione. Si coglie l’occasione per ricordare che in nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici sostitutivi per eventuali giorni di ferie non godute, ai/alle dipendenti in servizio.

Questo divieto vale anche in caso di risoluzione del rapparto di lavoro (per esempio per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età), se tale risoluzione era programmata oppure dipendente dalla volontà delle parti. Le eccezioni in cui è consentito il pagamento sono espressamente previste dalla legge (dalla morte all’infortunio).













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