Il comune di Vipiteno confisca l'elemosina

Approvato dal consiglio il regolamento anti-accattonaggio


Mirco Marchiodi


VIPITENO. Il consiglio comunale di Vipiteno ha approvato il nuovo regolamento anti-accattonaggio. Prevista anche la possibilità di confiscare l'elemosina nel caso in cui i soldi siano stati ottenuti in violazione della legge. L'altra sera si è riunito il consiglio comnunale di Vipiteno. Tra i punti all'ordine del giorno anche l'ordinanza anti-accattonaggio: il consiglio l'ha approvata con 14 voti favorevoli, 3 astensioni e tre voti contrari. Le regole sono severe, anche se - ha spiegato in aula l'assessore competente Benno Egger - «cercheremo di applicarle con buon senso perché non vogliamo certo peggiorare la situazione di chi già si trova in difficoltà». SICUREZZA URBANA. La "regolamentazione del bivacco e dell'accattonaggio" si riduce in realtà in pochi articoli. «L'obiettivo - spiega il sindaco di Vipiteno Fritz Karl Messner - è la salvaguardia della qualità della vita e della sicurezza urbana». VIETATO MENDICARE. Il regolamento è molto chiaro riguardo all'attività di accattonaggio, in particolare quella organizzata, sempre più diffusa: «È vietato - si legge all'articolo 1 - soggiornare o bivaccare nelle strade, nelle piazze, nei guiardini, sui marciapiedi, sotto i portici e sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti». Vietato anche «esercitare attività di accattonaggio e mendicità raccogliendo questue o elemosine in forma organizzata ovvero causando molestie o disturbo ai passanti o con modalità di esercizio che turbino il libero utilizzo degli spazi pubblici». In ogni caso, specifica il nuovo regolamento comunale, «è vietato l'accattonaggio in prossimità degli ingressi e all'interno dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, degli ospedali e degli edifici che ospitano uffici o servizi pubblici». SANZIONI. Tra le sanzioni a carico di chi viola l'ordinanza anti-accattonaggio c'è una multa che va da 100 a 500 euro, ma anche la sanzione accessoria «della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione». Una possibilità prevista dall'articolo 20 della legge 689/81.

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