Neopatentati ubriachi, servizi sociali come pena

Sentenza della Consulta dopo che il Tribunale di Bolzano aveva sollevato il caso. I giovani fino a oggi potevano solo pagare una multa. Effetti in tutta Italia


di Susanna Petrone


BOLZANO. Da oggi in poi i neopatentati, se pizzicati ubriachi alla guida della propria auto, potranno commutare la multa in servizi sociali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, la cui attenzione è stata richiamata proprio dai giudici bolzanini Walter Pelino e Carlo Busato.

L’anno scorso, infatti, il tribunale di Bolzano si è ritrovato di fronte agli ennesimi casi di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Ma in ben tre casi gli automobilisti erano giovani neopatentati (ossia con patente da meno di tre anni). L’avvocato difensore di uno dei tre giovani ha chiesto che la pena pecuniaria fosse commutata in lavori socialmente utili. Ma i giudici bolzanini si sono ritrovati con le mani legate: secondo la legge, infatti, per i neopatentati questa opzione non era accessibile. Perché? Perché secondo il legislatore questa concessione «avrebbe portato i neopatentati a godere di rilevanti vantaggi quali l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato».

Il legale del ragazzo però ha presentato opposizione al decreto. E anche i due giudici bolzanini hanno deciso di chiedere l’intervento della Consulta, per fare chiarezza sulla situazione. E ora la risposta è arrivata: la Corte costituzionale in sostanza sostiene che le pene alternative possano essere applicate anche in questi casi.

La lunga sentenza contiene anche passaggi molto tecnici, ma è interessante tra l’altro quanto la Consulta conclude parlando dell’uso di droga. La norma in discussione prevede che i servizi sociali non possano essere affidati a neopatentati sorpresi con un tasso alcolemico troppo alto e non a quelli che guidino dopo avere assunto sostanze stupefacenti. Però, sostiene la Corte costituzionale nella sentenza, «a ben guardare, anzi, sarebbe semmai la guida sotto l’effetto di stupefacenti ad apparire maggiormente riprovevole, sia per la maggiore facilità con la quale il consumo di tali sostanze può generare dipendenza e, dunque, un più accentuato rischio di reiterazione del reato; sia perché la detenzione di dette sostanze, a differenza di quella degli alcolici, è penalmente sanzionata dall’ordinamento, ove non finalizzata ad un uso meramente personale».

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