Rubygate bolzanino: la maitresse si tiene stretta i segreti

Davanti al giudice non ha risposto alle domande. Sono in molti a temerla


Mario Bertoldi


BOLZANO. La donna marocchina arrestata per aver indotto alla prostituzione le due connazionali minorenni al centro del sexgate bolzanino, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Difesa dall'avvocato Amanda Cheneri, la donna è comparsa davanti al giudice delle indagini preliminari per l'udienza di convalida ma ha preferito non rispondere alle domande del magistrato. Per il momento, dunque, la donna non sembra intenzionata a collaborare con gli inquirenti. Ma è proprio sulla possibile collaborazione della donna che la Procura della Repubblica basa la speranza di poter acquisire nuovi elementi probatori anche nei confronti dei bolzanini, una dozzina in tutto, che pur avendo frequentato l'appartamento di via Resia non sono stati iscritti sul registro degli indagati. La differenza con chi invece si è trovato ufficialmente nell'elenco degli inquisiti è proprio sugli elementi pseudo probatori di cui i magistrati dispongono.

Al centro di tutto, lo ricordiamo, ci sono decine e decine di ore di intercettazioni telefoniche. L'inchiesta si è sviluppata per diversi mesi nel 2010 e la Procura della Repubblica ha raccolto una corposa documentazione sui clienti delle due ragazzine minorenni portate a Bolzano (con una falsa pratica di ricongiungimento famigliare) per essere avviate alla prostituzione per soddisfare le richieste di «sesso proibito» con relativo business. Se la donna in carcere dovesse decidere di collaborare con gli inquirenti (magari nella prospettiva di ottenere un trattamento processuale meno severo) l'elenco degli indagati potrebbe aumentare sensibilmente. In queste ore sono dunque parecchi a non dormire sonni tranquilli.

Nel frattempo però gli avvocati Valenti e Nettis, difensori dell'ex hockeysta Robert Oberrauch, si dicono certi che il loro assistito potrebbe essere prosciolto molto rapidamente. Perchè si possa configurare a carico di un cliente l'accusa di prostituzione minorile è necessario provare che l'indagato fosse consapevole della minore età della prostituta e che vi sia stato un pagamento (o corresponsione di altra utilità) a fronte della prestazione sessuale ottenuta. «Nel caso di Robert Oberrauch - ha puntualizzato ieri sera l'avvocato Alberto Valenti - è provato esattamente il contrario. Dal contesto probatorio non solo non emerge che Oberrauch sapesse che si trattava di due ragazzine minorenni ma riteniamo di aver fornito la prova che non vi sia stato nessun coinvolgimento del nostro cliente».

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