Il caso

Sciatore brillo sulle piste di Obereggen: la sanzione viene annullata 

Accolto il ricorso: le disposizioni sui limiti imposti sulle piste innevate non sono chiare. Il Commissariato del governo ha cancellato la multa dei carabinieri da mille euro  


Mario Bertoldi


BOLZANO. Una svista del legislatore riguardante l’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada ha elevato leggermente il livello alcolemico ammesso nel sangue prima di essere considerati in stato di ebbrezza, se si viene colti alla guida di un automezzo. L’articolo 186 del codice della strada fa riferimento al limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, mentre l’articolo 139 dello stesso regolamento ha aumentato il limite a 0,8.

Si tratta di una differenza non da poco, perché le disposizioni contenute nel decreto legislativo dello scorso anno che prevede nuove regole di sicurezza sulle piste da sci, in materia di ebbrezza alcolica fa riferimento esplicito all’articolo 139 del regolamento di attuazione e non all’articolo 186 del codice della strada, che impone il limite a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.

A sollevare il caso (con gli avvocati Nicola Nettis ed Ernes Cuccarollo) è stato uno sciatore bolzanino, che era stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre sciava sulle piste di Obereggen. È probabile che i militi fossero stati insospettiti da alcuni atteggiamenti dello sciatore, che venne sottoposto all’alcol test esattamente come accade agli automobilisti trovati alla guida di un’auto un po’ troppo “allegri”. Il dato emerso non fu positivo per lo sciatore: emerse un tasso alcolemico nel sangue di 0,71 grammi di alcol. Un dato che lo poneva ben oltre il limite previsto dal codice della strada a cui fa riferimento il regolamento di attuazione delle norme di sicurezza.

Lo sciatore venne così sanzionato con un provvedimento amministrativo di mille euro, che però proprio in questi giorni è stato oggetto di un ricorso gerarchico al Commissariato del governo. È stato accolto. La sanzione è stata dunque annullata. Nel ricorso gli avvocati hanno evidenziato come il decreto legislativo che ha introdotto le nuove norme di sicurezza per l’attività dello sci fanno espresso riferimento, in materia ebbrezza alcolica, a quanto previsto dall’articolo 379 del codice della strada che indica erroneamente un limite ammesso dello 0,8.

È possibile che altri verbali di contestazione e le relative sanzioni vengano impugnati nelle prossime settimane.

L’articolo 31 del decreto legislativo relativo agli accertamenti alcolici e tossicologici per chi pratica sport invernali costituisce un’utile novità, nonostante la formulazione della disposizione - secondo gli esperti - risulti poco chiara e crei non poche incertezze su alcuni aspetti fondamentali. In particolare per quanto concerne l’abuso di sostanze alcoliche o l’uso di sostanze tossicologiche i problemi erano sorti proprio in relazione ai limiti imposti per non essere considerati ubriachi e, dunque, pericolosi. Ora si è fatta un po’ di chiarezza.













Altre notizie

Attualità