Caso Reinstadler, l’appello dà ragione al Comune 

La nomina del comandante della polizia locale. Dopo la sentenza del giudice del lavoro verdetto favorevole all’amministrazione in una vicenda che si trascina da circa tre anni e mezzo 



Bressanone. Dopo la sentenza del giudice del lavoro che ha respinto il suo ricorso, per Harald Reinstadler è arrivata la sentenza d’appello che non gli dà ragione nel contenzioso con il Comune di Bressanone per la richiesta di assunzione. E arriva la soddisfazione del vice sindaco Claudio Del Piero “per il fatto che viene così dimostrato che il Comune di Bressanone aveva e ha ragione” . Del Piero ringrazia “l’avvocatura del Comune per aver seguito la vicenda in modo attento e competente”.

In gioco ci sono la nomina e l’assegnazione del posto di comandante della polizia locale di Bressanone in una vicenda che si trascina da circa tre anni e mezzo.

Reinstadler aveva vinto il concorso e il ministero gli aveva negato la richiesta di aspettativa dall’Arma dei carabinieri, aspettativa indispensabile per ricoprire il nuovo compito. Per questo aveva fatto ricorso e un altro ricorso era partito contro la delibera di annullamento della sua nomina da parte della giunta, delibera preceduta da un ulteriore ricorso presentato al Tar (poi ritirato con l’annullamento della delibera di nomina) dai consiglieri comunali di lingua italiana contro la nomina. I consiglieri sostenevano che la selezione era destinata ad un candidato di lingua italiana e invece era stata scelta una persona di lingua tedesca.

Il maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri, attualmente assegnato alla caserma di Campo Tures, ha perso il ricorso promosso contro il Comune di Bressanone e ora è arrivata, come detto, la sentenza d’appello. Nel frattempo, il Comune non ha indetto un nuovo concorso e ha confermato nella carica il vice comandante della polizia municipale di Bressanone Gernot Wieland.

Nelle motivazioni alla sentenza, il giudice del lavoro Francesca Muscetta aveva spiegato che la contestata delibera della giunta del Comune “è del tutto scevra da connotazioni di scorrettezza o malafede ed appare doverosamente improntata al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. (...) Se un rimprovero può essere mosso al Comune è semmai quello di avere in precedenza riservato eccessiva accondiscendenza alla pretesa dilatatoria del ricorrente, accordando l’ultima proroga il 24 novembre 2016, successivamente al primo rigetto da parte del Tar dell’istanza cautelare del ricorrente relativa all’aspettativa”.

“Avevo votato contro la delibera di nomina di Reinstadler – commenta Del Piero - e poi ho presentato ricorso assieme a quasi tutti i consiglieri del gruppo linguistico italiano al Tar. Nel frattempo l’interessato ha chiesto invano l’aspettativa al Ministero per ricoprire l’incarico che aveva una durata di 5 anni al pari del periodo amministrativo 2015-2020 (scadenza il 2 maggio)”.

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