Green pass, ecco le regole da oggi sui luoghi di lavoro

Entra in vigore l’ordinanza di Kompatscher: chi è senza certificato verde (vaccinato o con test negativo) è considerato assente ingiustificato. Controlli e sanzioni



BOLZANO. La regola centrale di tutte le misure di sicurezza per prevenire il Coronavirus, previste dallo Stato nelle scorse settimane soprattutto per il mondo del lavoro è l'obbligo di presentare una certificazione verde valida, o Green Pass.

Il Green Pass certifica lo stato di una persona come: vaccinata, guarita o con test eseguito negativo. In sede di controllo, viene evidenziato il nome e cognome della persona, la data di nascita e un segno di spunta di colore verde, in caso di validità del Green Pass, si legge in una nota della Provincia. 

In Alto Adige il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha recepito le regole statali con due Ordinanze.

Le regole per il settore della cultura e del tempo libero sono già in vigore da lunedì 11 ottobre. 

Le regole riferite al mondo del lavoro (Ordinanza Nr. 31 del 1° ottobre 2021) vigono da oggi, venerdì 15 ottobre. A partire da domani è obbligatorio presentare il Green Pass per recarsi al lavoro. L'obbligo interessa il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti, il personale che presta servizio nei servizi educativi e nelle scuole nonché nelle università e chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato o nel volontariato, come anche tutti i datori di lavoro.

Controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni o a individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Le verifiche possono essere eseguite anche a campione. Il controllo avviene tramite la App "Verifica C19". Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.













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