BOLZANO

Azzardo, con la nuova legge niente slot nei tabacchini e vietati i totem a Bolzano

La Provincia alza il tiro: il limite dei 300 metri vale pure per le rivendite tabacchi Il ddl Stocker approvato in Consiglio. Ci si basa su una sentenza della Cassazione


di Davide Pasquali


BOLZANO. La lotta al gioco d’azzardo non si ferma. Adesso la Provincia di Bolzano alza decisamente il tiro, sfidando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’unico terreno ancora intoccato dalle già fortissime restrizioni sudtirolesi: le macchinette da gioco non saranno vietate solo nei bar e nelle sale giochi, nel caso in cui si trovino entro un raggio di trecento metri dai cosiddetti luoghi sensibili. Le slot machine e le videolottery d’ora in poi saranno vietate anche nei tabacchini. Lo stabilisce il disegno di legge 71/2016 di iniziativa giuntale approvato dal consiglio provinciale. Ma il ddl passato ieri tenta di mettere al bando in Alto Adige anche i cosiddetti totem, rei di avere sostituito le slot, rimosse dai bar tre anni fa a suon di sanzioni, minacce di chiusure e sentenze del Tar.

Ecco la mappa dei beni confiscati realizzata da Confiscati Bene (dati dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati)
[[(com.atex.plugins.video.Video) mappa italia]]

Ci sono voluti anni, alla Provincia, per comprendere e reagire all’evidente falla. Era ovvio, non fosse sufficiente rimuovere le macchinette dai soli esercizi pubblici, lasciando che intanto proliferassero e anzi si moltiplicassero non soltanto nelle sale giochi ma pure nei tabacchini e nelle edicole. Lo confermano i dati pubblicati proprio l’altroieri nel Libro Blu 2015 dell’Agenzia dei Monopoli: in Trentino Alto Adige il gioco vale quasi un miliardo e 200 milioni. Un volume d’affari impressionante. E in aumento rispetto al 2014...

Dopo la stretta sui bar, a partire da inizio 2016 in Alto Adige si è avviata, anche se finora non con grandissimi risultati, la lotta alle sale giochi. Mancavano però due pilastri logico-giuridici, alla santa crociata contro l’azzardo: tabacchini e totem. E allora, ecco i due punti fondamentali del ddl. Prima i tabacchini. Dall’articolo 7, comma 3: «Le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7, e successive modifiche». Poi i totem: «Su tutto il territorio provinciale - recita il ddl all’articolo 7, comma 4 - è vietata la collocazione di totem presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari». La Provincia si fa forte di una sentenza della Cassazione di gennaio. I giudici hanno constatato, spiega le relazione al ddl, che “se un totem dà la possibilità di entrare in una cosiddetta poker room e se in seguito al gioco distribuisce un premio, che per il giocatore rappresenta un vantaggio economicamente valutabile, che non deve però avere un beneficio direttamente monetario, versiamo nell’ambito del gioco illegale”. Ai sensi della legislazione statale “questo comporta la confisca delle apparecchiature, nonché sanzioni non insignificative per i titolari dei locali”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA













Altre notizie

Attualità