Bolzano: l'Imbiss Kampill è abusivoIl Tar ne ordina la demolizione

L’«Imbiss Kampill» è sempre più in pericolo di abbattimento. Il tribunale di giustizia am- ministrativa ha respinto il ricorso della società titolare del ristorante (la «Egon Mair & Co snc») aperto da anni ai Piani e privo di concessione edilizia



BOLZANO. L’«Imbiss Kampill» è sempre più in pericolo di abbattimento. Il tribunale di giustizia am- ministrativa ha respinto il ricorso della società titolare del ristorante (la «Egon Mair & Co snc») aperto da anni ai Piani e privo di concessione edilizia. Il ricorso alla giustizia amministrativa era stato tentato per contrastare la procedura di demolizione avviata dall’amministrazione provinciale (in sostituzione del Comune) a seguito della presunta violazione delle norme urbanistiche.
L’intera vicenda prese le mosse da un esposto presentato alcuni anni fa con il quale veniva contestata l’attività messa in atto dall’«Imbiss Kampill» che, sulla base di una licenza per l’occupazione del suolo pubblico (per l’apertura di un semplice chiosco), avrebbe realizzato un ristorante di quasi 180 metri quadrati (con posti a sedere) completamente privo di licenza edilizia. La richiesta di rilascio di licenza in sanatoria non venne mai accolta in quanto in quella zona dei Piani la presenza di un ristorante (dunque di una struttura fissa di tipo alberghiero) risulta in contrasto con il piano urbanistico. La stessa amministrazione provinciale, investita del caso, aveva rilevato che i limiti previsti dall’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (rinnovata sino al 31 dicembre 2012) erano stati completamente ignorati. In effetti l’autorizzazione era stata rilasciata per la realizzazione di un chiosco per cibi e bevande alcoliche. In realtà la struttura realizzata ai Piani - secondo la Provincia - non è un chiosco (le consumazioni non avvengono in piedi) e la cuperficie copertà ha raggiunto i 170 metri quadrati.
La Provincia decise di intervenire ordinandone la demolizione in quanto un esercizio pubblico su un’area destinata alla viabilita (in questo caso ad un parcheggio) non ha alcun presupposto urbanistico. Contro l’ordine di demolizione emesso dalla Provincia, la società titolare dell’impianto ha fatto ricorso al Tar ma i giudici gli hanno dato torno. In sentenza il Tar fa riferimento ad un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato secondo cui «occorre concessione edilizia per l’installazione di un box destinato allo svolgimento, nel tempo, di attività commerciale, posto che solo le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale e cioè destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono esenti dall’assoggettamento alla concessione edilizia».

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