E la superteste ritratta

Petra Windt depone in aula e si corregge: ma ora rischia



BOLZANO. Quasi quattro ore di deposizione in aula, sotto le domande incalzanti dapprima del procuratore Guido Rispoli, poi dell’avvocato di parte civile che difende gli interessi della Sel. Quella di ieri non è stata una mattinata facile per Petra Windt, l’imprenditrice viennese che, secondo l’accusa, agì in qualità di prestanome nell’ambito dell’operazione che portò alla costituzione della società «Stein an Stein Italia con l’acquisizione della centrale di Mezzaselva. Sotto processo, come noto, c’è l’ex direttore generale di Sel Maximilian Rainer che deve difendersi dall’accusa di abuso in atti d’ufficio e truffa (ai danni della società della quale era dirigente avendo agito - secondo l’accusa - in maniera da indurre la società stessa a rinunciare all’acquisizione dell’impianto per poi dar vita al progetto di acquisizione privata).

Ieri Petra Windt si è però dimostrata poco serena: in almeno sette o otto occasioni ha cercato di correggere o in parte ritrattare quanto dichiarato in precedenza (in occasione della rogatoria autorizzata dalla magistratura austriaca). Tutta la deposizione della super teste è stata caratterizzata da una preoccupazione di base: ribadire di essere effettivamente la proprietaria delle quote della «Stein an Stein Italia» negando dunque di aver agito in qualità di prestanome per interessi altrui (in Alto Adige). Una strategia che porta acqua, ovviamente, al mulino della difesa di Rainer (l’avvocato Carlo Bertacchi) ma che nasce dalla necessità della donna di difendere in primo luogo i propri interessi posto che la Provincia ha revocato la concessione per la centrale di Mezzaselva proprio a seguito della mancanza di trasparenza sulla proprietà. L’impianto però sta continuando a produrre energia (con relativi introiti) grazie alla sospensiva del Tar . In una situazione del genere per Petra Windt ammettere di non essere stata la reale proprietaria delle quote della società sarebbe stato come dimostrare la legittimità della revoca della concessione. La Procura si riserva però di procedere per falsa testimonianza.(ma.be.)

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