Bolzano

Forniture elettriche, l’Enel perde in tribunale

Il tribunale di Bolzano ha annullato un decreto ingiuntivo emesso su istanza di «Enel Energia spa» con il quale era stato imposto il pagamento ad un altoatesino di 6784,65 euro per presunte forniture energetiche



BOLZANO. Il tribunale di Bolzano ha annullato un decreto ingiuntivo emesso su istanza di «Enel Energia spa» con il quale era stato imposto il pagamento ad un altoatesino di 6784,65 euro (oltre ad interessi e spese) per presunte forniture energetiche.

La parte ricorrente (assistito dall’avvocato Alberto Gallippi) aveva però contestato il provvedimento rilevando di non aver mai sottoscritto con «Enel Energia» alcun contratto di fornitura (si trattava per la precisione di gas). Non solo. Le fatture in questione avrebbero fatto riferimento al triennio 2015-2018, periodo in cui il consumatore in questione non avrebbe neppure più abitato presso l’abitazione di San Michele Appiano a cui le fatture facevano riferimento.

In sostanza nel corso della causa il consumatore negò sempre di aver mai fatto richiesta di forniture da parte di «Enel Energia» , da parte dell’ente, ovviamente, è stata sostenuta la tesi diametralmente opposta sottolineando che la società, operando nel mercato libero dell’energia , avrebbe sempre fatturato i consumi sulla base delle comunicazioni del distributore di zona.

In sentenza la prima sezione civile del Tribunale di Bolzano ha però deciso di annullare il decreto ingiuntivo di pagamento in quanto Enel Energia non avrebbe dimostrato di avere un contratto in corso con il consumatore in questione.

In altre parole Enel Energia non sarebbe stato in grado di dimostrare l’esistenza di un valido contratto tra le parti. Per la compagnia energetica non è stato sufficiente sostenere di aver attivato la fornitura a seguito della richiesta e della comunicazione pervenute dal distributore territorialmente competente (in servizio di «Default») ma non ha fornito prova di ciò (come era suo onere).

La tesi sostenuta in giudizio dall’avvocato Alberto Gallippi è però risultata vincente. In effetti il legale ha eccepito che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire «la prova del fatto del fatto costitutivo» non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili «costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi» .

In sostanza la sentenza conferma che l’onere probatorio documentale, sebbene idoneo all’emissione di un decreto ingiuntivo, non è esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga impugnato con un atto di opposizione. La sentenza, firmata dalla giudice Birgit Fischer, ha condannato Enel Energia spa anche al pagamento di 3545 euro di spese di lite. MA.BE.













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