Imu, le risposte ai lettori i tecnici chiariscono i dubbi

Tra pochi giorni scade la prima rata, ma la nuova imposta sugli immobili crea ancora confusione Le domande più frequenti: appartamenti concessi in comodato a familiari e detrazioni per i figli



BOLZANO. Ancora richieste di chiarimento sull’Imu, la cui prima rata andrà pagata entro il 18 giugno. L’ufficio Tributi del Comune continua ad essere preso d’assalto dai cittadini, mentre in redazione sono giunte numerose ulteriori mail di lettori, dopo la doppia pagina dedicata ai quesiti uscita sull’Alto Adige di sabato scorso.

Oggi pubblichiamo le nuove domande giunte in redazione con le risposte di Marco Pirolo del Caaf della Cgil e di Reinhard Unterweger del Caf della Cisl, che gentilmente hanno accettato la richiesta di collaborazione del nostro giornale.

1.

L’importo della

mia prima rata

Avrei bisogno di una verifica del calcolo Imu «altri fabbricati»:

rendite catastali 101,48 + 358,61 = 450,09 x 5% = 472,5945 x 160 = 75.615,12 x 7,6 = 574,68

prima rata 18/6:

codice 3918 143,67

codice 3919 143,67

seconda rata 17/12:

codice 3918 143,67

codice 3919 143,67

Renata

Risponde il Caf Cisl: Per dare una risposta esatta avremmo bisogno di sapere a quale categoria catastale appartengono i due fabbricati.

Partendo del presupposto che trattasi per esempio di appartamento e garage il calcolo fatto dal lettore è esatto per l’acconto della prima rata da pagare entro il 18 giugno.

Invece per il saldo della seconda rata bisognerà aspettare la delibera comunale per fare il calcolo definitivo.

2.

Vivo in un immobile

di mia madre

Mia madre possiede due appartamenti adiacenti. Uno abitato da lei e uno dato in comodato a me e la mia famiglia (marito e un figlio). Sia per mia madre che per noi si tratta di prima casa. Per il comodato è stato redatto e registrato regolare contratto.

Qual è l’aliquota da applicare e quali sono le detrazioni per i due appartamenti?

S.D.

Il Caaf Cgil: Il Comune di Bolzano non ha ancora deliberato le ulteriori agevolazioni previste dal comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201 del 2011; pertanto la mamma sull’immobile in cui risiede pagherà lo 0,4% con la detrazione di 200 euro, mentre su quella concessa in comodato ai figli lo 0,76%.

3.

L’appartamento

in comodato al figlio

Vorrei sapere se l ' appartamento concesso in comodato gratuito ad un figlio è soggetto alla tassazione Imu e se sì, in quale percentuale.

Sanna

Il Caaf Cgil: In primo luogo occorre sottolineare che non viene più riproposta per l’Imu la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale. Detto questo, l’appartamento dato in uso gratuito al figlio viene considerato seconda casa e ricade nel l’Imu con aliquota ordinaria allo 0,76% senza alcuna detrazione; con l’Ici in molti Comuni erano assimilate all’abitazione principale, e quindi esentate. Ora il disposto normativo permette ai Comuni di deliberare aliquote ridotte per queste fattispecie, ma ci rimettono comunque la quota d’imposta statale. Pertanto il suo immobile per la scadenza del 18 giugno è soggetto all’imposta Imu e dovrà applicare un aliquota dello 0,76%. Tengo a precisare che la sostituzione dell’Irpef comporta, in via generale, che per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l’Imu quanto l’Irpef.

4.

Proprietà condivise

con mio fratello

Io e mio fratello abbiamo ognuno un appartamento prima casa principale ognuno possessore al 50% di entrambe le abitazioni. Come devo pagare l'Imu? 50% mia casa principale e il 50% della casa di mio fratello come seconda casa o io pago il 100% della mia casa principale e mio fratello paga la sua al 100%?

Roberto

Il Caaf Cgil: la normativa prevede che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Anche la circolare 3/DF chiarisce il concetto di abitazione principale al paragrafo 6. Rispetto a quanto previsto per l’Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Infatti, l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per «abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita.

Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni Imu per questa previste. Le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. L’altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’Ici.

Pertanto nel caso esposto il lettore dovrà pagare l’Imu con aliquota 0,4% sul 50% dove risiede col suo nucleo e lo 0,76% sul 50% dell’altra proprietà e così dovrà comportarsi anche l’altro fratello.

5.

Figli in affido

come fare

Questa la mia domanda:ai fini della detrazione per i figli a carico vengono calcolati anche i figli in affido permanente?

Patrizia

Il Caf Cisl:Anche i figli in affidamento con decreto del Tribunale, sono equiparati ai figli naturali, almeno per la detrazione fiscale spettante. Purtroppo però nulla su tale argomento è rilevabile nella attuale normativa dell’Imu.

6.

La casa assegnata

alla ex moglie

Sono separato da due anni, possiedo con la mia ex moglie una casa, la cui

proprietà è al 50% , acquistata in regime di comunione dei beni.

Nell'atto di separazione consensuale è deciso che la casa coniugale resta assegnata alla ex moglie, che avrà diritto di abitare la stessa insieme ai figli, fino a quando non sarà libero l'immobile locato dalla stessa in un altro Comune dove la stessa

ha deciso di trasferirsi unitamente ai minori. ll canone di locazione che sarà percepito dall'immobile attualmente adibito a casa coniugale sarà interamente devoluto alla signora. In questo caso l'Imu è dovuta per l'intera somma dalla signora che beneficia del canone di locazione o deve essere pagata al 50%? E come bisogna usufruire delle agevolazione per i figli?

Fortunato

Il Caf Cisl: Il signor Fortunato è proprietario in comunione dei beni con la sua ex moglie di una casa al 50%. Visto che l’immobile risulta locato allo stato attuale, e nessuno dei due proprietari ha la sua residenza anagrafica in detta casa, bisogna pagare l’Imu con l’aliquota ordinaria (0,76%) suddivisa tra i due proprietari. Perciò non spetta più né l’agevolazione per la prima casa, né un eventuale agevolazione per i figli fino a 26 anni di età.

7.

La madre nella casa

di famiglia

Con mia madre e i mei tre fratelli siamo proprietari di una abitazione di famiglia, che è quella in cui risiede permanentemente mia madre, ma nessuno di noi figli. E' corretto interpretare che l'unico soggetto d'imposta ai fini dell'Imu sia mia madre, in quanto coniuge superstite abitante nella casa di famiglia, abilitata a fruire per intero della detrazione di € 200? Oppure ognuno dei figli, per la quota di proprietà, deve pagare parte dell'imposta in qualità di immobile a disposizione (seconda casa)?

Antonio

Il Caaf Cgil: gentile signor Antonio, il II comma dell'art.540 codice civile assicura al coniuge del defunto, quand' anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comuni. Pertanto presumendo di aver richiesto tale diritto, in sede di successione ed essendo il diritto di abitazione un diritto reale, in tal caso (la mamma) rientra tra i soggetti passivi d’imposta.

Pertanto l’imposta Imu verrà pagata solo dalla mamma con l’aliquota

dello 0,4% e la detrazione di 200 euro.

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