La sentenza: sui treni Sad la proporzionale non vale 

Il giudice: società privata, necessaria e sufficiente la conoscenza delle due lingue L’ad Gatterer: Provincia condannata a pagare oltre 10 mila euro di spese legali


di Davide Pasquali


BOLZANO. Sui treni Sad l’iter di assunzione del personale non deve rispettare la proporzionale etnica. Lo ha stabilito il tribunale di Bolzano, condannando la Provincia, che aveva avviato una causa civile per contestate due assunzioni irrispettose della proporz, a rifondere alla Sad 10.730 euro di spese legali. Entusiasta l’amministratore delegato di Sad Ingomar Gatterer, che si dice sicuro di vincere anche le altre cause con la Provincia, presenti e future.

La sentenza è stata emessa dalla prima sezione civile del tribunale di Bolzano, giudice Elena Covi. Sad, incaricata dei servizi ferroviari di competenza della Provincia, tramite un periodico sudtirolese nel marzo 2017 aveva bandito due posti di lavoro: controllore con sede di lavoro a San Candido e macchinista con sede a Malles. La Provincia aveva chiesto la sospensione d’urgenza del procedimento di assunzione e l’annullamento della promessa di impiego perché, a dire dell’avvocatura provinciale, le categorie professionali offerte al pubblico da Sad, in quanto concessionaria di pubblico servizio, sarebbero dovute rientrare nel campo di applicazione delle norme sulla proporzionale etnico-linguistica. La causa era stata rimessa dal giudice del lavoro al giudice ordinario, che ieri ha emesso sentenza. Non è stata accolta la tesi della Provincia, secondo la quale la Sad, in quanto concessionaria di servizi ferroviari un tempo gestiti dalle Ferrovie, ente pubblico economico tenuto a tutte le garanzie chieste dallo statuto di autonomia, avrebbe dovuto anmch’essa rispettare la proporzionale. Sad, illustra il giudice in sentenza, è società per azioni privata al 100%. Il suo organico non può dunque parificarsi a quello del pubblico impiego. È quindi irragionevole estendere a Sad l’ambito di operatività della proporzionale. Il giudice stabilisce quanto segue: qualora il servizio ferroviario venga esercitato da una società privata concessionaria di pubblico esercizio si dovrà rispettare esclusivamente la norma statutaria sul bilinguismo. Nel caso in cui il servizio venga erogato da un ente pubblico ovvero da una società privata a partecipazione pubblica (Trenitalia), valgono sia bilinguismo che proporz. Sui treni Sad, dunque, «è necessaria (e sufficiente) la garanzia del bilinguismo».

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