La sentenza

Scuola nel bosco di Laion, il Tar boccia il ricorso 

Senza fondamento la richiesta di risarcimento danni di 10.000 euro al Comune. Tardiva la domanda di annullamento dell’ordinanza di abbattimento: le due yurte non ci sono più



BOLZANO. La battaglia scatenatasi lo scorso anno attorno alla scuola nel bosco di Laion si arricchisce di un nuovo capitolo. L’ultimo colpo ai “ribelli della didattica”, che sull’area agricola di un privato avevano eretto due yurte in cui si svolgeva l’attività scolastica clandestina, arriva dalla Sezione di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai rappresentanti legali dell’associazione che sul quel terreno avevano realizzato le due tende simili a quelle mongole.

A fine novembre dello scorso anno, il sopralluogo compiuto da amministratori e carabinieri nelle strutture e nell’area circostante, avevano evidenziato l’irregolarità della situazione: su un terreno destinato a verde agricolo, vicino a un bosco, pur senza i necessari permessi erano state realizzate due tende con pavimenti in legno, scale di legno, porta d’ingresso, tettoie e dotate anche di riscaldamento. Alla luce di ciò, il sindaco di Laion aveva firmato un’ordinanza con cui ordinava all’associazione di rimuovere le tende entro 90 giorni.

I responsabili della scuola, realizzata in primo luogo per aggirare le disposizioni anti Covid del Ministero dell’Istruzione e della Provincia di Bolzano, avevano così presentato ricorso al Tar, «chiedendo la sospensione cautelare e l’annullamento dell’ordinanza nonché la condanna del Comune di Laion al risarcimento dei danni per l’importo provvisoriamente quantificato in 10.000 euro, con riserva di promuovere un separato ulteriore giudizio per i danni già subiti e ancora da subire».

Ricorso che, nei giorni scorsi, il Tar ha respinto perché la richiesta di risarcimento danni non era sostenuta da alcuna prova. Il ricorrente, insomma, per i giudici del Tar s’era limitato a presentare in ricorso alcuni articoli di giornale da cui sarebbe emerso un presunto danno alla sua reputazione e a quantificare provvisoriamente il danno morale subito in 10.000 euro.

L’assoluta vaghezza e la genericità della richiesta di risarcimento danni, quindi, ha determinato l’inammissibilità della richiesta. Per quanto riguarda le yurte, infine, va detto che nel frattempo sono state demolite e, quindi, i giudici del Tra hanno sottolineato come il firmatario del ricorso abbia continuato a insistere sulla domanda di annullamento dell’ordinanza del sindaco, nonostante il suo interesse fosse nel frattempo cessato. In poche parole: perché chiedere la sospensiva dell’ordinanza di demolizione, se gli edifici oggetto del contendere non ci sono già più?

«Per tutti questi motivi - si legge nella sentenza – , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la conseguente perdita di interesse al ricorso, unitamente a tutte le istanze del ricorrente presentate in relazione ad esso». A dover mettere mano al portafoglio, infine, sarà il ricorrente, pagando 3000 euro di spese legali al Comune di Laion.













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