La sentenza

Il Tar del Piemonte: inammissibile il ricorso presentato da Sad

Secondo i giudici, Sad non ha fino ad ora subito nessuna lesione a propri interessi o diritti da parte della Provincia di Bolzano e, se ciò avvenisse in futuro, si vedrà



BOLZANO. Con la sentenza n.93/2020 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha giudicato “inammissibile per difetto di interesse" il ricorso presentato da Sad contro la delibera 154/2019 dell' Autorità per la regolazione dei trasporti, che ha sede nazionale a Torino.

Nel ricorso Sad ha sostenuto l’illegittimità delle misure dell' Autorità che consentono la gestione in house dei trasporti pubblici e la restituzione degli autobus finanziati dalla Provincia ai nuovi gestori vincitori della gara.

Ma Sad, secondo la sentenza della prima sezione del Tar Piemonte, non ha nessun diritto neppure a proporre un ricorso nei confronti della delibera dell' Autorità, che è soggetto di regolazione nazionale riconosciuto a livello europeo.

Secondo i giudici, Sad non ha fino ad ora subito nessuna lesione a propri interessi o diritti da parte della Provincia di Bolzano e, se ciò avvenisse in futuro, si vedrà.

“Viene da chiedersi – afferma il consulente giuridico della Provincia Pierluigi Mantini - a cosa siano servite le decine di cause e ricorsi fin qui promossi da Sad se non ad alimentare una grave quanto inutile conflittualità e polveroni giudiziari che hanno danneggiato solo l' immagine dell' Alto Adige”.

Secondo il consulente “se si scegliesse la strada della legalità e della seria collaborazione si farebbe un passo in avanti nell'interesse generale, per far funzionare meglio i servizi e far ripartire l'economia, in un momento storico difficile”.













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