Nuovo megastore, Aspiag battuta
La Corte Costituzionale ha respinto il quesito sulla legittimità della legge che vieta nuovi centri commerciali
BOLZANO. Nuova vittoria di tappa per il gruppo Podini nel lungo contenzioso amministrativo tra colossi del commercio sul fronte dei centri commerciali a Bolzano. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile l’ordinanza con la quale il Tar di Bolzano aveva ritenuto il ricorso di Aspiag Service srl non manifestamente infondato proprio in relazione alla costituzionalità delle norme provinciali (recentemente modificate) in materia di commercio al dettaglio in zona produttiva. La sentenza della Corte Costituzionale entra solo parzialmente nel merito della questione ma, di fatto, rigetta quelle che erano le speranze di Aspiag che si era vista annullare dalla Provincia la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bolzano per un nuovo megastore che avrebbe costituito una dura concorrenza per il centro commerciale “Twenty”. Di fatto, dunque, la decisione dell’Alta Corte di dichiarare inammissibile il ricorso è una rilevante “vittoria di tappa” per il gruppo Podini. E’ infatti naufragato il tentativo di Aspiag di ottenere un pronunciamento di incostituzionalità in primo luogo del divieto (confermato anche dall’ultima legge provinciale di settore) del commercio al dettaglio nelle zone produttive. In tal modo Aspiag intendeva ottenere una base giuridica importante al fine di poter realizzare il proprio centro commerciale progettato in via Buozzi (adiacente all’attuale Interspar).
Il secondo obiettivo era ottenere un pronunciamento di incostituzionalità della norma che ha consentito l’individuazione di una zona produttiva ove potesse sorgere un centro commerciale di rilevanza provinciale (la legge ne prevede uno solo) cioè il Twenty. Entrambi gli obiettivi sono stati disattesi. Sotto questo profilo, come detto, si tratta di una importante “vittoria di tappa” del gruppo Podini anche se la decisione della Corte Costituzionale, di fatto, non fa chiarezza su una normativa urbanistica provinciale molto complessa che ha recepito solo in parte la liberalizzazione decisa a livello nazionale. In sentenza la Corte Costituzionale rileva tra l’altro che l’ordinanza di rimessione del Tar lamenta una limitazione della libertà di iniziativa privata e della concorrenza . Ma l’eventuale annullamento dell’articolo che consente la realizzazione di (almeno) un centro commerciale in zona produttiva non potrebbe comunque sortire l’effetto di liberalizzazione sperato. La seconda questione di presunta incostituzionalità sollevata si basava sulla laconica affermazione che la previsione di un unico centro commerciale (con individuazione di un sito adeguato) contrasterebbe con il divieto di discriminazione tra gli imprenditori , principio collegato al «divieto di disparità di trattamento» proclamato dall’articolo 3 della Costituzione. Una motivazione che l’Alta Corte ritiene non adeguata in quanto «una motivazione siffatta - si legge in sentenza - non considera le modalità di selezione della zona anzidetta e in particolare la possibilità che il ricorso a forme di evidenza pubblica soddisfi le richiamate esigenze di par condicio». «Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate - si legge in sentenza - rimanendo assorbito ogni altro profilo».
In sentenza la Corte Costituzionale ricorda (nella complessa ricostruzione delle varie norme provinciali succedutesi) che anche l’ultima modifica introdotta nel luglio 2016 assicura la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio «senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura» salvo quanto disposto da Comuni e Provincia al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente nonchè la tutela della vivibilità dei centri storici. Si prevede tra il resto che la Provincia possa indicare (senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità , aree interdette agli esercizi commerciali nelle zone produttive.
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