Reintegrato Forestale col doppio lavoro

Contestati anche un’assenza e una trasferta non giustificate. Moggio (Gs): «Ridimensionata la competenza provinciale»


di Massimiliano Bona


BOLZANO. Con una sentenza destinata a far discutere il giudice del lavoro Francesca Muscetta ha ordinato la reintegrazione di un agente forestale di quinto livello, Karl Hubert Neumar, licenziato dalla Provincia perché faceva un secondo lavoro con la ditta Alpinhunting (vendita di prodotti per la caccia online) senza aver informato i suoi superiori, ma anche per un'assenza ingiustificata dal servizio e per una trasferta non legata a motivi di ufficio.

Il licenziamento. Al forestale è stato ridotto lo stipendio del 25 per cento per sei mesi e gli è stato ordinato il pagamento del 30 per cento del reddito derivato dall'attività imprenditoriale, pari a 110 mila e 962 euro, con l'avvertimento che se non avesse ottemperato a questi obblighi entro 30 giorni (ai sensi dell'articolo 65 del contratto collettivo) sarebbe stato licenziato su due piedi. Visto che il dipendente non ha pagato la Provincia ha avviato un procedimento disciplinare e l'ha licenziato l'11 ottobre dello scorso anno.

La competenza. «Da quanto affermato - scrive il giudice Muscetta - è certo che alla data di irrogazione della sanzione della riduzione dello stipendio erano decorsi sia i 60 giorni che i 120 giorni stabiliti dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001 per l'esercizio disciplinare dell'amministazione». Le sanzioni sono state inflitti, rispettivamente, a giugno e luglio 2011. E lo stesso vale per i termini entro i quali è stata inflitta la sanzione pecuniaria della decurtazione del 30% dei ricavi dell'attività imprenditoriale. Ne deriva che, come hanno sottolineato nel ricorso i legali del dipendente Gianni e Carlo Lanzinger, erano stati superati i termini per contestare le infrazioni commesse. In realtà non è che la Provincia si sia "dimenticata" ma semplicemente ha applicato il contratto collettivo di intercomparto nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare deve concludersi entro un anno dalla contestazione. Ebbene, il giudice Muscetta ha dichiarato questo contratto nullo. E nella sentenza spiega anche il perché: contrariamente a quello che ha ritenuto finora la Provincia non è quest'ultima ad avere potestà legislativa primaria in materia di ordinamento del personale addetto agli uffici provinciali. Ma lo Stato, che fissa termini diversi. La Muscetta cita poi l'articolo 3 della legge costituzionale numero 3 del 2001, così come è stato interpretato nella sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2013, nella quale si fa riferimento alla “potestà legislativa statale esclusiva”.

Il conto per la Provincia. Pesanti le conseguenze per la Provincia che dovrà pagare 3057 euro mensili dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione (massimo 12 mensilità), interessi e contributi compresi, oltre alle spese processuali della controparte pari a 5500 euro. Interessante la lettura dell’ordinanza che dà il segretario provinciale del sindacato Gs Gianluca Moggio: «La dottoressa Muscetta, pur ribadendo la competenza primaria in ambito giuridico ed economico, ha di fatto ridimensionato il consolidato ambito di competenza provinciale. Infatti ha ritenuto di non far rientrare in questa materia l'intero ordinamento disciplinare, regolato in provincia di Bolzano dal contratto collettivo intercompartimentale. La pronuncia appare innovativa e potrebbe essere la prima di una serie su materie in precedenza regolate dal contratto collettivo». Ed è proprio il valore di quest'ultimo ad essere stato pesantemente ridimensionato. I timori, per chi lavora nel settore pubblico, anche in Alto Adige, sembrano dunque più che fondati.

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