Biotestamento, attivato il registro provvisorio 

Il segretario generale: «Ci si può rivolgere al Comune ma anche ad un notaio» Per ora non ci sono iscritti ma solo perché è stata fatta poca pubblicità 


di Tiziana Campagnoli


BRESSANONE. Proprio come Bolzano anche Bressanone ha deciso di dotarsi di un registro provvisorio sul «biotestamento». Si tratta, in concreto, delle proprie volontà sulle indicazioni delle terapie sanitarie che si intende o meno ricevere nel caso non si sia più in grado di prendere decisioni o esprimere chiaramente la propria volontà. Il segretario generale, Josef Fischanaller, ha spiegato che per il momento il Comune di Bressanone non dispone ancora del Registro definitivo, ma a seguito della legge del dicembre scorso, si è provveduto intanto a mettere a disposizione dei cittadini un Registro provvisorio dove depositare il proprio Biotestamento. «Il gruppo di lavoro della Provincia e il Consorzio dei Comuni stanno elaborando quello che sarà il Registro definitivo – spiega Fischanaller – Abbiamo, comunque, un Registro provvisorio ma fino ad oggi non ci sono state richieste da parte dei cittadini».

Il segretario generale ricorda che, oltre al Registro dei Comuni, è possibile depositare il Biotestamento anche presso i notai. «Chi desidera dichiarare chiaramente la propria volontà sul fine vita può rivolgersi al Comune ma anche ad un notaio che molto presto potrà depositare il documento su un Registro nazionale consultabile da tutte le aziende sanitarie – conclude Fischnaller – In ogni caso, il Registro definitivo sarà disponibile a Bressanone in tempi brevi e fino a quel momento ci sarà quello provvisorio».

Ma quali sono i cardini della legge sul fine vita? Per quanto attiene nutrizione e idratazione artificiale «ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento».

Si fa cenno, poi, in maniera diffusa «all’accanimento terapeutico, alla sedazione profonda e all’abbandono delle cure». Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata». Anche il medico deve attenersi, ovviamente, alle indicazioni del paziente. «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico».

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