Giustizia

Insufficiente l’accertamento con un unico test: motociclista ubriaco assolto in tribunale 

La sentenza è definitiva: impossibile stabilire con certezza il livello di alcol nel sangue con un solo prelievo. L’incidente tra due moto avvenne nella notte in val Pusteria



BOLZANO. L’accertamento del livello di alcol nel sangue non può avvenire con un solo test, ma almeno con due. Lo ha stabilito in sentenza il giudice Andrea Pappalardo, che ha annullato un decreto penale di condanna emesso a carico di un motociclista coinvolto in un incidente della strada nell’estate di due anni fa nelle ore notturne nella zona di San Lorenzo di Sebato. L’imputato era stato accusato di guida in stato di ebbrezza alcolica con un livello alcolemico nel sangue pari a 1,61 grammi di alcol per litro di sangue. Un dato decisamente alto.

Preso atto del decreto penale di condanna che gli era stato notificato, l’uomo ha deciso di impugnare il provvedimento affidandosi all’avvocato Federico Fava ed ha ottenuto una piena assoluzione (con la motivazione che il fatto non è previsto dalla legge come reato). La sentenza è passata in giudicato proprio in questi giorni ed è dunque irrevocabile.

La sentenza, ovviamente, non disattende quanto previsto dal codice della strada, ma richiama ad una applicazione attenta e precisa delle disposizioni di accertamento del livello alcolemico nel sangue.

In sentenza il giudice parla di «sicuro stato di ebbrezza alcolica» dell’imputato ma ritiene insufficiente (per una corretta quantificazione del livello alcolico) l’accertamento effettuato dai carabinieri con un solo test una novantina di minuti dopo l’incidente.

Una mancanza che impedisce di «qualificare il fatto di rilevanza penale piuttosto che meramente amministrativa». Con un solo test, infatti, se il dato fosse in crescita o in decrescita sulla base di quanto previsto dalla curva di Widmark sulla presenza di alcool nel sangue.

E ciò impedisce - scrive il giudice - di risalire ad un dato certo relativo al tasso alcolemico dell’imputato al momento dell’incidente. In effetti nella memoria difensiva l’avvocato Fava evidenziò che il superamento della soglia alcolemica non venne provato in quanto il test avrebbe dovuto essere ripetuto (per avere un dato certo) come previsto dal Regolamento del codice della strada. A risultare decisiva nella decisione del giudice è stata anche la consulenza della dottoressa Gabriella Trenchi prodotta dalla difesa.

Nel proprio elaborato, infatti, la professionista evidenziò non solo l’impossibilità di giungere ad un dato certo sul livello di alcol nel sangue al momento del sinistro ma anche dell’incertezza tecnica ulteriormente provocata dal ritardo con cui venne effettuata dai carabinieri l’unica prova dell’alcol test.

Il dato emerso di 1,61 grammi di alcol per litro di sangue non permette di appurare «in quale punto della curva di Widmark» il livello alcolemico si ponga «ovvero se in crescita piuttosto che in decrescita e, ovviamente, partendo da quale dato iniziale al momento del fatto contestato». Concetti ripresi ovviamente dall’avvocato Federico Fava nella memoria difensiva risultata vincente.

«La ripetizione dell’esame alcolemico - si legge nella memoria è doverosa per accertare con assoluta certezza il tasso alcolemico del soggetto che si trova alla guida di un veicolo». MA.BE.













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