Bolzano

Per 15 euro di bonus idrico ne paga 1.200 di mora 

Donna condannata dal giudice di pace: aveva citato in giudizio il Comune e la Seab che le avevano negato il beneficio destinato a famiglie in difficoltà. In Alto Adige la normativa è diversa


Mario Bertoldi


BOLZANO. Aveva deciso di citare in giudizio il Comune di Bolzano e la Seab lamentando presunti danni per non aver ottenuto i benefici del cosiddetto bonus idrico. Il giudice di pace le ha però dato torto condannandola al pagamento di 1192,17 euro oltre ai diritti di mora.

Nell’atto di citazione la signora aveva specificato di essere già beneficiaria del bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas e di aver ricevuto nella primavera di due anni fa comunicazione da parte dell’Autorità di regolazione dell’energia e l’Ambiente di poter richiedere anche il bonus per la fornitura idrica qualora fosse in possesso dei requisiti richiesti.

Come ricordato in sentenza, il bonus idrico consente a soggetti bisognosi di non pagare un quantitativo minimo d’acqua a persona per anno, considerato vitale. Ricordiamo che il sistema prevede che l’utente interessato possa presentare la domanda al proprio Comune. Una volta verificati i requisiti richiesti il gestore competente provvede all’erogazione del bonus nella misura prevista.

Nella domanda la bolzanina aveva specificato di essere in possesso di tutti i requisiti richieste per poter essere ammessa al beneficio per gli anni 2018 e 2019. A seguito della mancata concessione del bonus la bolzanina ha ritenuto di aver diritto a chiedere un risarcimento a Seab per 7,48 euro per il 2018 e di 8,08 euro per il 2019 arrivando ad avviare un contenzioso legale davanti al giudice di pace che però è finito male per l’interessata la quale - tra il resto - si trovava in una situazione di inadempienza nei confronti di Seab per alcuni fatture non pagate per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

In effetti il giudice di pace, nella persona dell’avvocato Alessandra Demetz, ha respinto la richiesta risarcitoria della bolzanina che si era sentito dire che la possibilità di erogazione di un bonus idrico non è previsto per i cittadini del Comune di Bolzano.

In effetti lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano (al pari di quella di Trento) competenza prima in materia di organizzazione del servizio idrico. Il relativo regolamento di attuazione prevede che i Comuni possano comunque tenere conto dei casi di particolare rilevanza sociale prevedendo criteri per l’esenzione e la riduzione delle tariffe.

Ad ogni persona residente vanno infatti garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di acqua potabile. Ne consegue che la pretesa risarcitoria della signora bolzanina è risultata infondata in quanto basata sull’errato presupposto dell’asserita applicabilità al Comune di Bolzano della normativa nazionale. In altre parole la signora non vanterebbe, proprio in quanto cittadina residente a Bolzano, alcun diritto al bonus idrico. In effetti la Provincia autonoma di Bolzano vanta come detto competenza legislativa primaria in materia e ha già previsto per tutti i Comuni una norma di salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione stabilendo che nel caso di fatture per uso domestico non saldate la fornitura di acqua potabile non possa essere interrotta in quanto vanno garantiti, come minimo vitale, 50 litri di acqua potabile al giorno.













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