Sbarre al parcheggio,  i camperisti vincono al Tar 

La sentenza. Il Comune di Terlano le aveva installate riservando i posti alle sole auto Il giudice ha annullato l’ordinanza e condannato l’ente pubblico al pagamento delle spese legali



Terlano. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa Trentino Alto Adige – sezione autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marcello Viganò per l’Associazione nazionale coordinamento Camperisti, annullando l’ordinanza del Comune di Terlano del 2017 con condanna del Comune al pagamento delle spese legali.

Nel gennaio 2017 un camperista segnalò che il Comune di Andriano annunciava di riservare alle auto il parcheggio presso il municipio acquistando e installando delle sbarre. L’Associazione nazionale coordinamento Camperisti invitava il Comune di Andriano a ripensarci e “l’ente - ricorda l’associazione - effettivamente non procedeva. A marzo 2017, il Comune di Terlano installava nel parcheggio di via Jakobi sbarre a 2,10 metri con relativo divieto di transito e parcheggio riservato alle auto”. L’Associazione nazionale coordinamento Camperisti invitava “il Comune di Terlano a rimuovere in autotutela sbarre e annessi divieti. Non avendo ricevuto riscontro da parte del Comune”, l’associazione si è rivolta al Tar . Dopo che “il sindaco di Terlano sostituiva l’ordinanza impugnata - riprendono i camperisti - adottando la nuova ordinanza con cui integrava la motivazione, l’associazione nazionale coordinamento Camperisti proponeva altri motivi” sostenendo tra l’altro “illegittimità delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, illegittimità del divieto di transito a veicoli con altezza superiore a 2,10 metri, illegittimità della riserva di parcheggio alle autovetture, violazione dell’articolo 185 del codice della strada, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere e disparità di trattamento”.

“Il Comune - spiega l’associazione camperisti - ha depositava in giudizio la precedente ordinanza del 2016 istitutiva di un parcheggio per auto e di un’area riservata alle autocaravan con disco orario per 12 ore alla Casa della Mela, ordinanza avverso la quale l’associazione proponeva ulteriori motivi aggiunti”.

Come sottolineano i rappresentanti dei camperisti, il giudice amministrativo ha rilevato “che prima dell’installazione delle sbarre il parcheggio Casa della Mela non era sottoposto a limitazioni e che tale area non andava confusa con gli altri parcheggi confinanti o contigui, posti sullo stesso lato di via Jakobi”. Quanto alla seconda ordinanza del 2017, si legge nella sentenza: “Il ministero ha affermato che non c’è differenza alcuna tra autocaravan e un altro veicolo, sicché, anche se gli spazi di sosta sono limitati, non è possibile effettuare discriminazioni” e “l’utilizzo delle barre limitatrici di altezza non è previsto in alcuna forma dal vigente codice della strada”. Ancora: “L’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli di vigili del fuoco, Protezione civile, ecc”. E “l’istallazione di manufatti per rendere fisicamente operative le prescrizioni adottate con ordinanze non solo non è una pratica legittima ma andrebbe a snaturare l’efficacia precettiva della segnaletica orizzontale e verticale”.

L’Associazione nazionale coordinamento Camperisti comunica infine che chiederà “al Comune di Terlano quali costi ha sostenuto per fornitura, installazione delle sbarre e quali costi prevede per la rimozione”.















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