La sentenza

Crociera saltata per Covid, la giudice dà ragione alla turista: soldi da ridare 

La giudice di Pace ha accolto il ricorso di una donna che aveva rifiutato il voucher riconoscendole il diritto di vedersi rimborsare dalla compagnia di navigazione la somma pagata



BOLZANO. La crociera era stata annullata causa Covid; la compagnia di navigazione dovrà ora rifondere i biglietti come richiesto dalla signora che aveva prenotato il viaggio. Questa in sintesi la sentenza della giudice di Pace Alessandra Demetz sul contenzioso avviato da una bolzanina difesa dall’avvocato Alberto Gallippi.

Tutto inizia nel febbraio del 2020 quando il Covid è una “cosa” lontana che sembra riguardare solo la Cina e ci si illude che mai e poi mai potrà arrivare in Italia. Con questa tranquillità, una signora bolzanina prenota una bella crociera per due persone nel Mediterraneo. Partenza il 21 marzo e ritorno sette giorni dopo. Importo pagato: duemila e 337 euro.

Passano i giorni, il virus comincia a diffondersi anche in Italia. All’inizio solo pochi casi, in Lombardia. Poi la situazione precipita rapidamente: il 10 marzo scatta il lockdown. Il Paese si ferma; la gente è costretta a chiudersi in casa. Non ci sono cure specifiche e men che meno vaccini, il blocco degli spostamenti è l’unico modo per cercare di arginare il diffondersi del virus. La crociera ovviamente viene annullata.

Vista l’impossibilità di fare il viaggio, la signora chiede il rimborso dei biglietti, ma la compagnia di navigazione le comunica che può solo ottenere un “voucher” per un importo pari a quanto pagato, da utilizzare entro un anno dalla cancellazione.

Rifiuta. Anche perché a febbraio, prima di pagare, le era stato garantito che in caso di annullamento del viaggio, avrebbe ottenuto, come previsto dalla normativa vigente, il rimborso del biglietto.

La compagnia risponde che la nuova normativa appena approvata - il decreto legge 9 del 2 marzo 2020 (Cura Italia) - dava la possibilità alla azienda di decidere varie forme di rimborso, tra le quali l’emissione di un voucher a favore del viaggiatore.

A quel punto la signora si rivolge all’avvocato Alberto Gallippi che di fronte al nuovo rifiuto, avvia un contenzioso davanti alla Giudice di pace che alla fine condanna la compagnia alla restituzione della somma e al pagamento delle spese legali.

«La sentenza - spiega il legale - è importante perché sancisce il principio, valevole per ogni tipo di titolo di viaggio acquistato (crociere ma anche viaggi aerei in generale), che la scelta tra la restituzione di quanto pagato, oppure l’eventuale accreditamento di un voucher, spetta indiscutibilmente al consumatore e non certo alla compagnia. Lo prevede espressamente la normativa europea che si impone su quella nazionale. La normativa introdotta con la legge di conversione del Decreto Cura Italia - che prevede che è l’organizzatore, in caso di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte dei soggetti indicati; dispone della facoltà di scegliere tra l’offerta al viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; il rimborso integrale del corrispettivo percepito, senza spese e senza ulteriori indennizzi e, infine, l’emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, penalizzando il solo viaggiatore - si pone in aperto contrasto con le scelte compiute dal legislatore europeo nella direttiva 2015/2302 dell’Unione europea».













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