La Corte Costituzionale salva i tagli ai vitalizi 

La sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità: «La legge è ragionevole e incide su uno straordinario istituto di favore come l’attualizzazione»



Bolzano. i tagli ai vitalizi previsti dalla legge regionale 4 del luglio 2014 sono salvi. per ora. la legge ha passato indenne il vaglio della corte costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate da due giudici trentini. ben 62 ex consiglieri avevano fatto ricorso contro la legge davanti al tribunale civile di trento adducendo quattro diversi motivi di impugnazione. i ricorsi erano stati suddivisi tra tre giudici. roberto beghini e massimo morandini hanno sollevato questioni di costituzionalità e rinviato la legge alla consulta. ieri la corte ha deciso con una sentenza, la numero 108, e un’ordinanza, la 111, dichiarando sotto diversi profili o non fondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici trentini. così ora le cause civili potranno essere riassunte e, finalmente, iniziare il loro corso. l’esito non è scontato, anche se le pronunce della corte sono pesanti. e il consiglio regionale potrà tirare un sospiro di sollievo, dal momento che, se la legge fosse stata dichiarata incostituzionale avrebbe perso 30 milioni. soldi che la regione non avrebbe incassato da chi non ha restituito gli anticipi ricevuti e che dovrebbe restituire a chi ha ottemperato alla legge. il giudice massimo morandini aveva accolto con quattro distinte ordinanze di remissione alla corte costituzionale datate 23 maggio, una delle questioni di costituzionalità sollevate dai difensori degli ex consiglieri e delle vedove e aveva rinviato la legge 4 del 2014 alla corte costituzionale nella parte in cui fissa un tetto di 9 mila euro al cumulo tra vitalizio da consigliere regionale e vitalizio da parlamentare. i ricorrenti che chiedevano che venisse eliminato questo limite sono siegfried brugger, hubert frasnelli, edith gasser, vedova rubner, ed irmtraud demattio, vedova dalsass. il giudice morandini aveva ritenuto non infondata la questione costituzionale nella parte in cui la legge fissa un tetto a vitalizi che venivano già percepite e, quindi, si tratta di un taglio con effetto retroattivo. altre due questioni di costituzionalità riguardavano il taglio del 20% dei vitalizi previsto dalla legge 4 e del taglio del 20% degli assegni di reversibilità per le vedove.

Il giudice morandini nelle motivazioni ha affrontato anche di queste due fattispecie e, al contrario di quello che aveva fatto il giudice roberto beghini, si è riservato una decisione su un eventuale rinvio alla consulta anche per questi due aspetti. la consulta era già stata investita da una questione di costituzionalità riguardante la legge 5 del 2014 che era stata rinviata alla corte dal giudice beghini che aveva ritenuto, nella causa intentata da alois kofler non manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante la modifica del tasso di sconto che era stato cambiato retroattivamente rispetto a quello ritenuto generoso calcolato da gottfried tappeiner. secondo il giudice, la norma impugnata poteva essere in contrasto con l’articolo 3 della costituzionenella parte in cui prevede l'obbligo di restituzione delle somme giÀ percepite legittimamente sulla base della vecchia legge 6 e poteva violare il principio di ragionevolezza.

La corte ha ritenuto tutte le quattro questioni sollevate da morandini manifestamente inammissibili perché non calcolavano l’incidenza delle misure contestate, ovvero il tetto dei 9 mila euro e il taglio del 20%, e la loro coesistenza. per quanto riguarda la questione sollevata da beghini, la corte non la ritiene fondata. la consulta osserva che la legge è retroattiva, ma è da considerarsi comunque legittima nella parte in cui incide , per contenere la spesa pubblica, su un regime di favore per gli ex consiglieri come l’attualizzazione. la corte osserva: «la legge mira a correggere gle effetti di una normativa che aveva ampliato la spesa regionale inn controtendenza rispetto alle esigenze alle necessità di contenimento». gli ermellini aggiungono che la legge, prevedendo anche modi flessibili di restituzione da parte degli ex consiglieri, è «ragionevole». e spiegano: «siamo davanti a un intervento eccezionale la cui peculiarità deve essere valutata anche alla luce dell’oggetto su cui incide, ossia un istituto di favore fuori dall’ordinario».

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