L'INTERVISTA nicola de bertoldi 

«Volontà politica e cementificazione sono connesse» 

La parola all’esperto. Con la nuova legge urbanistica provinciale si aprono possibilità per chi possiede terreni agricoli nel centro edificato «Merano per ora è tutelata dal Masterplan, ma serve attenzione»



Merano. Entrata in vigore lo scorso primo luglio, la legge urbanistica provinciale 9/2018 è stata spesso citata durante la campagna elettorale come «una sfida alla quale bisognerà dare le giuste risposte», sintetizzando gli slogan delle più disparate liste che hanno concorso alle ultime comunali. A Merano, come altrove, la corsa all’assessorato all’urbanistica ha giocato un ruolo di primo piano nelle trattative per la formazione dell’esecutivo, che fosse esplicitata o no. Ma quali sono gli snodi di questa legge ancora così oscura che potrebbero rivelarsi più interessanti per proprietari di terreni, costruttori e politici? L’abbiamo chiesto a Nicola De Bertoldi, per 15 anni direttore dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata e segretario della commissione edilizia del Comune di Merano e ora direttore del Servizio urbanistica.

Nelle discussioni sulla nuova legge urbanistica ricorre frequentemente il tema del centro edificato. A che cosa corrisponde?

La definizione di centro edificato è presente nella legge provinciale n. 10 del 1991 e la sua perimetrazione è finalizzata a definire i prezzi in caso di esproprio per pubblica utilità, che saranno diversi a seconda che il terreno si trovi all’interno o all’esterno. I requisiti perché un’area rientri nel centro edificato sono fissati da quella legge e discendono quindi da questa particolare utilità della perimetrazione, che non aveva nessuna attinenza con previsioni o compiti di carattere urbanistico.

Che cos’è l’urbanistica? Qual è il legame col centro edificato? È corretto parlare di zone di espansione?

Con la nuova legge provinciale relativa all’urbanistica il centro edificato assume ora un ruolo nella pianificazione urbanistica, tanto che esserne dentro o fuori può cambiare le prospettive di utilizzo e il valore dei terreni. Infatti, fino a quando non verrà eseguita una vera e propria operazione a carattere urbanistico, certo non immediata e che consiste nella perimetrazione dell’area insediabile (nuovo concetto), la legge ammette la trasformazione di terreni agricoli in edificabili se questi si trovano all’interno del centro edificato. Per quanto riguarda la denominazione delle zone, anche quelle trasformate in edificabili, la nuova legge ha modificato il vocabolario a disposizione. Nel caso delle zone prevalentemente destinate alla residenza, per esempio, non esistono più le zone di espansione e le zone di completamento: d’ora in poi queste assumono la denominazione di zone miste.

La legge è sufficientemente chiara su questi concetti?

Sull’utilizzo del centro edificato per la trasformazione di destinazione la risposta è no. Al di là di come la disposizione è stata ufficialmente presentata, il concetto non è chiaro: nella versione in italiano, che prevale, non si capisce se ai fini della trasformabilità valgano in alternativa o in aggiunta alle superfici appartenenti al centro edificato anche agglomerati con più di 10 edifici, il cui appellativo di “connessi” inoltre rende ancora più inintelligibile la norma.

Quella tra urbanistica ed edilizia è una compenetrazione di ambiti condivisibile e utile?

No, perché si confondono campi operativi che non sono nati per incrociarsi, la cui manipolazione può portare a risultati distorti. Se la definizione di area insediabile, in quanto tale suscettibile di successive trasformazioni, avverrà attraverso un processo di sua consapevole pianificazione, altrettanto non si può dire per i centri edificati, già perimetrati nei comuni dell’Alto Adige senza che fossero pensati per sconfinare nell’urbanistica, senza che dovessero essere utili ai fini dell’eventuale ampliamento urbanistico delle aree edificabili ma semplicemente fotografando la realtà sulla base della definizione di legge elaborata per quelle finalità. Se queste “ricognizioni fotografiche” evidenziano, come nel caso di Merano, che il centro edificato comprende alcuni terreni agricoli, lo hanno fatto senza voler dire in alcun modo che questa appartenenza fosse utile e potesse preludere alla loro trasformazione urbanistica. Per capirci, possono senz’altro essere più idonei alla trasformazione terreni fuori dal centro edificato che terreni all’interno.

Quali possono essere particolarità meranesi in questo ambito?

Ci sono un certo numero di superfici, anche importanti, tra la strada provinciale per Scena e via Roma che ricadono nel centro edificato, pur essendo verde agricolo.

Per chi può rivelarsi conveniente una commistione tra urbanistica e centro edificato?

Per chi possiede superfici agricole ricadenti nel centro edificato.

Quali potrebbero essere le conseguenze nel lungo periodo? Possono esserci conseguenze per l’ambiente?

Le amministrazioni, anche nell’immediato, possono sentirsi sospinte alla trasformazione di terreno agricolo in edificabile dal solo fatto che tale trasformazione, trattandosi di un terreno all’interno del centro edificato, è espressamente dichiarata possibile. Per Merano va detto però che la nostra è l’unica città dell’Alto Adige dotata di un Masterplan esteso all’intero territorio e questo aspetto virtuoso le ha permesso di essere previdente: con una delibera dell’ultima amministrazione la città, unico caso in provincia, si è obbligata a non modificare il piano urbanistico se in contrasto con il Masterplan approvato nel 2019 e il Masterplan sostanzialmente non ammette trasformazioni delle zone agricole, centro edificato o no. Indipendentemente dal caso di Merano, conseguenze sull’ambiente in termini di corretta pianificazione sì, ce ne possono essere, se l’inclusione di superfici nel centro edificato inducesse alla loro trasformazione senza valutare approfonditamente l’idoneità del sito rispetto a tutti i profili utili per la selezione delle nuove zone.

Perché in campagna elettorale l’urbanistica è stata liquidata con frasi come «La nuova legge impone grande attenzione»?

Da un lato perché rappresenta comunque un nuovo terreno per l’esercizio della volontà politica e dall’altro perché questo terreno va percorso con circospezione, essendo puntellato di anomalie rispetto alla legge precedente. S.M.













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