varna - incidente del 2012 

Uscì di strada con il camion, risarcimento dal Comune

VARNA. Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, ha condannato il Comune di Varna a risarcire la ditta Pernthaler Hubert & Figli srl di Bressanone con la somma di 71.542,05 euro, ritenendolo...



VARNA. Il Tribunale di Bolzano, seconda sezione civile, ha condannato il Comune di Varna a risarcire la ditta Pernthaler Hubert & Figli srl di Bressanone con la somma di 71.542,05 euro, ritenendolo responsabile dell’uscita di strada del camion condotto da Stefan Pernthaler, avvenuta il 12 giugno 2012.

Così ha stabilito il giudice Giulio Scaramuzzino accogliendo le istanze della ditta che si era affidata a Giesse Risarcimento Danni.

Intorno alle 17 del 12 giugno 2012 Stefan Pernthaler, 31 anni, residente a Bressanone, percorreva la via Vecchia a Scaleres di Varna a bordo dell’autocarro della Pernthaler Hubert & Figli di cui è socio. “La via Vecchia - riferisce in un comunicato Giesse Risarcimento Danni - è una strada comunale sterrata con un’unica corsia a doppio senso di marcia, è larga circa tre metri ed i suoi margini sono ricoperti da erba. Ad un tratto, per evitare alcuni cespugli e sassi presenti sul lato destro della strada, l’autocarro si spostava leggermente a sinistra calpestando il margine erboso e in quel momento, sotto il peso del mezzo e bagnato da recenti piogge, il terreno franava facendolo precipitare nella scarpata sottostante. Fortunatamente il conducente se la cavava solo con qualche livido”.

“Quel giorno - prosegue il comunicato - la strada era fangosa in seguito ad un forte temporale e non c’era un sistema di scolo delle acque, il tratto dell’incidente era delimitato a destra da un muro a secco e a sinistra da una labile staccionata in legno. Lo stesso sindaco di Varna confermava che in quella circostanza la strada era aperta alla circolazione, che non c’erano segnali di pericolo e nel punto dell’incidente vi erano dei cespugli che sporgevano sul lato destro”.

La sentenza ha stabilito che il Comune di Varna, ente proprietario della strada, aveva “l’obbligo di adottare opportuni ed efficaci modelli organizzativi al fine di evitare l’insorgenza di fonti di pericolo ai danni degli utenti” e che “sarebbe stato obbligo del custode rimuovere quegli ostacoli la cui presenza in strada imponeva al conducente la manovra di allargamento in banchina”.















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