Appiano, stangata del Comune sulle case sfitte
Prevista dal consiglio un'aliquota maggiorata dell'1,40% Per alloggi in comodato gratuito aliquota scesa allo 0,30%
APPIANO. Stangata del Comune di Appiano per le abitazioni non affittate con contratto registrato o vuote, per le quali é stata stabilita un'aliquota maggiorata dell'1,40%. Il consiglio comunale ha deciso, pur con dieci voti contrari e un'astensione, anche di prevedere un'aliquota maggiorata nella misura dello 0,30% per i fabbricati destinati all'attività di affittacamere e agriturismo. A quest'ultimo riguardo - visto il gran numero di esercizi presenti sul territorio con queste caratteristiche e usati prevalentemente a fini turistici - c'è stata la proposta di ridurre l'aliquota allo 0,25 ma la maggioranza del consiglio è risultata contraria (15 no).
Per i residenti c'è anche una buona notizia: per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito l'aliquota dello 0,50% é stata ridotta allo 0,30%.
Per quanto attiene gli appartamenti utilizzati come abitazione principale, ovvero la categoria in assoluto più frequente, sono state confermate le detrazione dello scorso anno. Ci sarà, infatti, ancora l'aliquota ordinaria dello 0,76% (ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3), così come è stata confermata la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3) a 902,35 euro. Per le unità immobiliari accatastate nella categorie D-5 l'aliquota maggiorata è stata confermata (0,96%), mentre per le abitazioni locate con contratto registrato é stata stabilita un'aliquota maggiorata (0,86%).
Il consiglio comunale di Appiano ha approvato anche un nuovo regolamento Imi: sono agevolate le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C-2, C-6 e C-7, «nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado». L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A-1, A-7, A-8 e A-9. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
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