Completamente ignorata la Cassazione
Riportiamo un tratto della sentenza datata 4 maggio 2011 con cui la Corte di Cassazione confermò la piena legittimità giuridica del sequestro preventivo dei manifesti secessionisti del partito di Eva...
Riportiamo un tratto della sentenza datata 4 maggio 2011 con cui la Corte di Cassazione confermò la piena legittimità giuridica del sequestro preventivo dei manifesti secessionisti del partito di Eva Klotz. «Affinchè il reato possa ritenersi sussistente - scrisse la Suprema Corte - è necessario che la condotta qualificabile come vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale, essendo stato eliminato ogni riferimento ai colori nazionali, come poteva riterenersi prima della riforma legislativa del 2006, sicchè il vilipendio della bandiera nazionale sia ha quando sia stata proprio quest’ultima ad essere stata oggetto di manifestazione di disprezzo. Nella specie in esame non può revocarsi in dubbio la sussistenza a carico della Klotz del reato di cui all’articolo 292 del codice penale, atteso che dall’esame degli atti emerge che nel manifesto elettorale sottoposto a sequestro, è raffigurata una vera e propria bandiera italiana, rappresentata ad evidente fine di dileggio e con chiaro intento denigratorio , siccome portata via da una scopa, per far posto a quella tirolese, raffigurata come la bandiera pulita che segue al sudiciume ramazzato dalla scopa. Si osserva invero che quella riprodotta sul manifesto elettorale oggetto di sequestro è la bandiera italiana, rappresentata nel suo tradizionale drappeggio tricolore...»