Ortisei, sala giochi chiusa dopo la sentenza del Tar

La vicenda giudiziaria durava da circa un anno, ora lo stop al locale in via Purger: è nel raggio di 300 metri da una clinica sportiva, ovvero un luogo sensibile


di Ezio Danieli


ORTISEI. È stata chiusa, a seguito di un’ordinanza del sindaco Tobia Moroder e d'accordo con la Provincia, la sala giochi che era aperta in via Purger a Ortisei.

La decisione che ha portato alla chiusura, e che risale al 10 febbraio scorso, ha fatto seguito ad una vicenda giudiziaria che si prolungava da oltre un anno. La sala giochi aveva aperto dopo la concessione avuta dalla Provincia alla fine del 2015. Sono seguiti pareri e contro pareri che hanno portato ad un ricorso al Tar, i cui giudici, di recente, hanno dato ragione alle tesi sostenute da Provincia e Comune.

In conseguenza di questa decisione, c'è stata la firma di un'ordinanza con cui il sindaco Tobia Moroder ha deciso di chiudere la sala giochi.

Con una delibera del 17 agosto 2012, il Comune di Ortisei aveva approvato la planimetria relativa all'individuazione dei luoghi sensibili sul territorio comunale di Ortisei, planimetria che è stata elaborata dall'Ufficio tecnico comunale sulla base delle disposizioni contenute nella Legge provinciale e nella deliberazione della giunta provinciale. Tenendo conto di tale planimetria, il Comune di Ortisei ha espresso parere negativo in merito alla proroga e al rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi, precisando che la stessa “è ubicata nel raggio di 300 metri da una clinica sportiva, ovvero che la stessa si trova nello stesso edificio".

Il Tar ha evidenziato inoltre come "la Corte costituzionale ha accertato che le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, consistenti nell’imposizione di una distanza minima di 300 metri delle sale giochi e scommesse dai luoghi cosiddetti sensibili (...), rientrino principalmente nella materia della tutela della salute. In sostanza la Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico, lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”.

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