Trasferiti o a casa: la Cri deve risarcire quattro ex operatori

Nel 2011 fu chiusa la sede di pronto soccorso a Bressanone Ai dipendenti pusteresi un indennizzo di 400 mila euro


di Aldo De Pellegrin


VAL PUSTERIA. Quattro condanne in primo grado ed altrettanti risarcimenti, che il giudice del lavoro ha sentenziato essere provvisoriamente esecutivi, per un importo complessivo che supera i 400 mila euro.

Per l'Associazione Italiana della Croce Rossa regionale è questo l’esito della causa di lavoro intentata da quattro suoi operatori tecnici pusteresi, due domiciliati a Chienes, uno a San Giorgio e il quarto a San Martino in Badia, in relazione alla chiusura della centrale di pronto soccorso di Bressanone, avvenuta alla data del 31 dicembre 2011.

In quel contesto, agli otto dipendenti, di cui due assunti a tempo indeterminato e gli altri tutti assunti con contratti a termine continuamente prorogati per dieci anni e in qualche caso anche oltre, vennero formulate delle proposte di trasferimento, anche oltre il capoluogo provinciale, che, visti anche i turni di servizio articolati su tutte le 24 ore, avrebbero costretto gli operatori a dei trasferimenti o ad assenze dal proprio ambito familiare, senza inoltre la certezza del posto di lavoro.

I quattro pusteresi, non accettando onon potendo accettare l'alternativa, si ritrovarono così disoccupati da un giorno all’altro, in un momento in cui la crisi economica stava mordendo in ogni settore dell'economia.

Con il passare del tempo tutti e quattro gli ex operatori Cri trovarono occupazione in altri settori, ma ciò non impedì loro di avviare una causa di lavoro davanti al Tribunale di Bolzano per il trattamento avuto negli anni dal 1999 al 2011 e per l'assenza delle garanzie sociali sia durante che dopo il periodo di lavoro prestato a favore della Croce Rossa Italiana.

L'avvocato Gianni Lanzinger, patrocinatore dei quattro ex operatori pusteresi, ha chiesto per i ricorrenti l'inquadramento nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento sin dall'inizio del rapporto, l'accertamento dell'illeggittimità dei rapporti di lavoro a termine e delle innumerevoli proroghe, il risarcimento nella misura della retribuzione globale dovuta per tale status o in via subordinata di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale, la regolarizzazione contributiva, previdenziale e fiscale dei ricorrenti, oltre a interessi e spese.

La giudice del lavoro Eliana Marchesini ha ritenuto, nella sua sentenza, nulla l'apposizione del termine ai contratti dei quattro operatori, condannando la Croce Rossa Italiana al risarcimento integrale dei quattro ex operatori delle differenze fra i trattamenti percepiti e quelli realmente spettanti, oltre a un importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale, alle indennità spettanti ed agli interessi di legge.

Anche le spese di giudizio sono state poste a carico della Croce Rossa Italiana, che ha provveduto ad interporre appello contro la sentenza e che non ha finora versato nulla ai suoi ex operatori di quanto previsto proprio dalla sentenza.

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