La pandemia

Mascherine, divieti, case di riposo: l’ordinanza di Natale di Kompatscher

Il presidente della Provincia ha firmato il nuovo provvedimento che recepisce le decisioni assunte dal governo Draghi



BOLZANO. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha firmato ieri sera, 24 dicembre, una nuova ordinanza provinciale che recepisce le decisioni assunte dal governo Draghi a livello nazionale.

L’ordinanza è la numero 39. Vediamo assieme i principali punti.

Fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio e per il medesimo periodo di tempo di cui al precedente periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; sono sospese, fino al 31 gennaio 2022, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati ed i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

L’accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito solo dietro presentazione di certificazione verde e di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo, oppure vaccinazione con somministrazione della dose di richiamo.

Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso alle seguenti attività e strutture è consentito solo dietro presentazione di certificazione verde rinforzata: musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; sport di squadra, piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; parchi tematici e di divertimento, centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, e le relative attività di ristorazione; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

La partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è condizionata alla presentazione della certificazione verde.

Per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, la certificazione verde semplice nei mezzi del trasporto pubblico locale, l’applicazione delle linee guida nazionali per gli impianti di risalita, la certificazione verde semplice nelle strutture ricettive, la certificazione verde rafforzata nella ristorazione, al tavolo e al banco e gli spettacoli aperti al pubblico sono prorogati, con le integrazioni di cui alla presente ordinanza, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Ordinanza Nr39 24.12.2021 by Red Azione on Scribd













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