Bolzano/roma. Storica sentenza sul maso chiuso da parte della corte costituzionale che ha cancellato, il 9 febbraio scorso, il principio sul maggiorascato. esso prevedeva - in buona sostanza - il diritto del primogenito di ereditare l’azienda agricola di famiglia. «una norma - spiega l’avvocato meinhard durnwalder - che aveva un senso in passato ma che oggi appare anacronistica. viola il principio di uguaglianza ma anche di ragionevolezza». al centro della querelle il caso di un postino primogenito che avrebbe voluto per sé tutto il maso di famiglia a scapito del fratello minore (contadino) e di una sorella.

La sentenza.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso». Ne viene fatta, dunque, una questione di uguaglianza, a prescindere dal sesso degli eredi (uomini o donne), ma viene eliminata anche la preferenza per il primogenito. La Consulta, investita del problema dal Tribunale di Bolzano, ha dovuto rifarsi alla legislazione vigente all’epoca dei fatti (anni Sessanta).

L’eredità contesa.

L’originario proprietario del maso chiuso «L.» è deceduto il 24 giugno 1967, lasciando la moglie e tre figli: F. J. B., M. B. e G. L. B. In base al certificato ereditario del 18 gennaio 1971, i tre figli sono diventati proprietari del maso per la quota indivisa di un terzo ciascuno, oltre al diritto di usufrutto uxorio sulla quota di un terzo a favore della vedova. Il maso è stato gestito in regime di impresa familiare, con il contributo di tutti i componenti della famiglia. Con i proventi derivanti dalla conduzione dell’azienda sono stati acquistati altri due masi, anch’essi gestiti dall’impresa familiare, che sono stati attribuiti in proprietà esclusiva al figlio minore G. L. B. (a cui è stato intestato il maso «S.») e alla secondogenita M. B.

Il giudice, investito del ricorso di F. J. B., spiega che il ricorrente ha invocato l’applicazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, in quanto andava applicata la disciplina vigente al momento dell’apertura della successione, e - in quanto fratello maggiore - ha chiesto l’applicazione dell’articolo che preferisce «fra i chiamati alla successione nello stesso grado» l’erede più anziano.

L’avvocato Durnwalder: «Una sentenza storica di una norma ormai fuori dal tempo».

L’avvocato del figlio minore - che di mestiere fa l’agricoltore - è il pusterese Meinhard Durnwalder, che parla di sentenza storica. «Questa lite tra due fratelli, un postino e un contadino (la sorella non si è costituita ndr), è nota in ambito agricolo. Potrei definirlo un caso di scuola. E anche a livello giurisprudenziale il confronto è stato serrato ed è durato 5 anni. La causa in sè solo un paio. Nel merito posso dire che la Consulta ha cancellato il principio del maggiorascato. Era invece già stata superata nel 2017 la questione, altrettanto anacronistica, della prevalenza della linea maschile su quella femminile nella successione tra eredi dello stesso grado». Durnwalder fa riferimento alla sentenza 193 del 2017. La tutela accordata all’istituto del maso chiuso non giustifica, infatti, qualsiasi deroga ai principi dell’ordinamento, «ma solo quelle funzionali alla conservazione dell’istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA .