BOLZANO. Era la metà di dicembre del 2020. La giornata era fredda, ma bella. Per questo motivo, le maestre di una scuola dell'infanzia della Bassa Atesina avevano deciso di accompagnare bimbe e bimbi di una classe a fare una passeggiata tra i vigneti, poco lontano dalla struttura scolastica.

Una scelta che i piccoli avevano accolto con entusiasmo, ma che, però, si era rivelata ben presto poco felice.Una volta tra i filari, infatti, mentre giocava con gli altri bambini, una bimba di tre anni e mezzo era caduta e si era ferita al volto, probabilmente a causa delle spine di un roseto.

Successivamente, il consulente tecnico d'ufficio (l'esperto nominato dal giudice), confermando quanto riportato nella documentazione medica redatta subito dopo l'incidente, aveva accertato che la piccola si era procurata una «ferita abbastanza superficiale di circa due centimetri e mezzo in sede zigomatica sinistra».

Nulla di particolarmente grave, insomma, ma i genitori della bambina si erano rivolti all'avvocato bolzanino Christian Perathoner e avevano citato in giudizio la Provincia di Bolzano, chiedendo che l'ente pubblico fosse condannato a risarcire il danno subito dalla piccina, stimato in poco più di 10 mila euro. Mamma e papà ritenevano che vi fossero state delle mancanze da parte delle due insegnanti, che non avrebbero prestato la necessaria attenzione all'incolumità degli scolaretti, omettendo «ogni controllo e sorveglianza».

Una richiesta a cui la Provincia si era subito opposta, sottolineando che tutto sarebbe accaduto tanto repentinamente da impedire ogni intervento delle insegnanti, ma che il giudice Morris Recla, in sede civile, ha accolto, condannando la Provincia a pagare a favore dei genitori poco meno di 12 mila euro.

L'ente pubblico dovrà sostenere anche le spese di giudizio, quantificate in oltre 5 mila euro. Nelle motivazioni della decisione si legge: «Non è stato provato che il personale scolastico abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ponendo in essere misure di prevenzione idonee a tal fine».

Pur essendo presenti un'educatrice e una collaboratrice pedagogica che sorvegliavano i bambini, secondo il giudice «la condotta della prima, che per sua stessa ammissione nel corso della propria audizione testimoniale si trovava a solo un metro di distanza dalla minore, appare censurabile nella misura in cui, data la presenza delle piante di rose, notoriamente pericolose perché spinose, non ha indicato ai bambini di allontanarsi, acconsentendo che gli stessi corressero nelle loro vicinanze».

Trattandosi di bambini in tenera età - prosegue il giudice - non poteva ritenersi imprevedibile un'eventuale caduta e, pertanto, il personale scolastico avrebbe dovuto consentire il gioco a distanza rispetto alla fonte di pericolo. Secondo il giudice, insomma, le due dipendenti provinciali avrebbero dovuto fare in modo che i bambini non si avvicinassero al rovo su cui poi è caduta la piccola.