Il caso

Alto Adige: cattura una marmotta con la tagliola e poi la uccide a colpi di badile 

La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica. Ad intervenire sono stati gli uomini del Corpo Forestale di Campo Tures. E' stato individuato con un cannocchiale e poi raggiunto e identificato


Mario Bertoldi


BOLZANO. «Uccisione di esemplari di specie animali selvatiche protette» e «maltrattamenti di animali». Sono i due reati ipotizzati nell’esposto presentato alla magistratura dall’ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano sulla base della relazione degli uomini del Corpo Forestale in servizio nella zona di Campo Tures.

L’esposto denuncia è a carico di un contadino della zona che è stato fermato e identificato dopo essere stato notato da agenti della Forestali e da un paio di guardiacaccia mentre si accaniva contro una marmotta catturata con l’utilizzo di tagliole, espressamente vietate.

Il povero animale rimasto intrappolato sarebbe poi stati prelevato e finito a colpi di badile in testa.

A finire nei guai è stato un contadino sudtirolese, raggiunto e identificato dal Corpo Forestale e dunque fermato sul posto ancora con le mani sporche di sangue. Codice penale alla mano l’uomo rischia un decreto penale di condanna (che l’interessato se lo riterrà opportuno potrà ovviamente impugnare) qualora la Procura ritenga di poter proporre al giudice solo una pena pecuniaria (anche se in sostituzione di una pena detentiva).

Siamo in effetti nel campo delle contravvenzioni di carattere penale. L’articolo violato è il 727 bis del codice penale e prevede «per chi uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

La marmotta è un animale protetto. Nel resto d’Italia darne la caccia è vietato; in Alto Adige (ove vivono secondo una stima degli uffici provinciali competenti circa 50 mila esemplari) è invece permesso ma solo per venti giorni all’anno sulla base delle disposizioni di una norma ad hoc studiata e varata a livello politico con coinvolgimento della Commissione dei Sei. Nel periodo indicato la caccia alla marmotta è possibile anche all’interno dei parchi naturali.

Ogni anno in Alto Adige l’abbattimento delle marmotte viene programmato secondo i dati di un censimento riguardante il numero di esemplari con valutazione finale preventiva dell’Ispra, l’ istituto superiore per la ricerca ambientale.

In questo caso, però, l’esposto penale depositato alla Procura della Repubblica riguarda anche la modalità con cui il cacciatore sudtirolese ha agito infliggendo all’animale dolori e sevizie destinate ad essere valutate da un giudice.

Tra il resto l’uso delle tagliole è espressamente vietato e configura subito il reato di maltrattamento di animali punito dal codice penale all’articolo 544-ter. E’ prevista una pena da 3 a 18 mesi di reclusione con una multa sino a 30 mila euro. La procedibilità è d’ufficio. Questo significa che la denuncia depositata dal Corpo Forestale della stazione di Campo Tures dovrà essere coltivata dalla Procura e proseguire l’iter processuale. La norma penale lascia pochi dubbi sulla sua applicabilità al caso scoperto dai Forestali di Campo Tures in quanto colpisce chi provoca una lesione ad un animale «per crudeltà e senza necessità».













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