PHOTO
BOLZANO. Il Tar, tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano, ha accolto sette ricorsi depositati dalla «Aspiag service srl» contro altrettanti provvedimenti con cui l’amministrazione comunale aveva dichiarato l’inefficacia delle cosiddette «segnalazioni certificate di inizio attività» con cui il colosso della grande distribuzione aveva comunicato l’estensione dell’esercizio di vendita attualmente gestito in via Buozzi («Interspar») con estensione e variazione di tutte le merceologie. Si trattava di un primo passo ufficiale che avrebbe dovuto portare alla realizzazione a Bolzano Sud di un nuovo centro commerciale nell’ottica della liberalizzazione delle attività imprenditoriali decise dal governo con il cosiddetto «decreto salva Italia». Le comunicazioni di “inizio attività” furono inviate nel marzo 2012. L’Aspiag, che gestisce come detto la struttura di vendita al dettaglio «Interspar» comunicò l’intenzione di ampliare la superficie di vendita da 1600 a 20 mila metri quadrati e di voler estendere la vendita a tutti i settori merceologici. Nel luglio successivo il Comune di Bolzano dichiarò l’inefficacia delle comunicazioni sulla base di una legge provinciale (la numero 7 del 2012) il cui articolo 5 vieta il commercio al dettaglio delle zone produttive, eccettuati alcuni settori merceologici particolari , compresi il trasferimento o l’ampiamento di autorizzazioni rilasciate in passato. I provvedimenti inibitori del Comune furono però annullati da una primo pronunciamento del Tar che accolse i vari ricorsi depositati dal colosso della grande distribuzione. Si era nel dicembre del 2013. Il Tar diede ragione all’Aspiag anche sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava illegittimo il divieto di commercio al dettaglio nelle zone produttive, rilevando che la materia della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato. Sulla base di questa sentenza, dunque, il decreto «salva Italia» doveva essere considerato assolutamente efficace anche in provincia di Bolzano. Alla luce di tutto ciò i provvedimenti inibitori del Comune di Bolzano venivano annullati e l’amministrazione municipale si vedeva dunque costretta a riesaminare le comunicazioni originarie (del marzo 2012) depositate dalla Aspiag per “inizio attività”. Si arrivò così nel gennario 2014 quando le comunicazioni furono dichiarate inefficaci per la seconda volta sulla base della nuova legge provinciale dell’8 marzo 2013 che all’articolo 3 prevede nuovamente (nonostante il precedente pronunciamento della Corte Costituzionale) il divieto del commercio al dettaglio nelle zone produttive. E così il braccio di ferro è proseguito. Aspiag ha nuovamente impugnato i provvedimenti inibitori del Comune davanti al Tar e ha avuto ragione per la seconda volta. I ricorsi accolti (con condanna del Comune al pagamento delle spese) sono complessivamente sette. Nel frattempo il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale anche l’ultima legge provinciale in materia. I giudici del Tar si sono però già espressi in merito ai ricorsi di Aspiag in quanto i provvedimenti inibitori del Comune sono stati annullati sotto il profilo prettamente formale. I giudici amministrativi hanno infatti rilevato che l’intervento del Comune è stato tardivo (e dunque non più legittimo) in quanto i poteri di verifica e controllo da parte dell’amministrazione pubblica si esauriscono in sessanta giorni. Trascorso questo termine - ricordano i giudici in sentenza - subentra il discrezionale potere di autotutela con parametri di giudizio profondamente diversi dal potere di controllo. Mentre quest’ultimo è vincolato all’accertamento dei presupposti di legge, ai fini dell’esercizio del potere di autotutela l’amministrazione deve dare conto anche delle ragioni di interesse pubblico che l’hanno spinta ad agire, omettendo di valutare gli interessi in gioco.
©RIPRODUZIONE RISERVATA


