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TERMENO. Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza il Tar di Bolzano questa settimana ha dato ragione alla ditta di alimentari e bevande Bellutti di Termeno e torto alla Provincia sulle regole per la concessione delle agevolazioni economiche per l’ampliamento e la ristrutturazione della sede aziendale di piazza Municipio.
La domanda presentata dalla ditta della Bassa Atesina non è stata ammessa alle agevolazioni provinciali - sulla base di quanto previsto dalla legge 4 del 1997 - perchè «la dichiarazione di inizio lavori - almeno secondo l’interpretazione della Provincia - è risultata essere antecedente alla presentazione della domanda». Anche se di pochissimo.
La ricorrente (che ha rischiato di perdere migliaia di euro per pochi giorni), come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, ha ottenuto la concessione edilizia per l’intervento da “agevolare” il 2 marzo 2009 e il 3 marzo dello stesso anno ha presentato in Comune la dichiarazione di inizio lavori. I lavori, come risulta poi dalle dichiarazioni del sindaco Werner Dissertori e del direttore dei lavori, sono iniziati il 10 marzo.
La domanda di agevolazione, come hanno avuto modo di constatare i giudici del Tar, è arrivata in Provincia il 9 marzo. Alla base della querelle c’è la diversa interpretazione dell’articolo 4 della legge provinciale, che disciplina gli interventi della Provincia per il sostegno dell’economia. «Le domande - precisa l’articolo - devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento o dell’iniziativa. Per “avvio” si intende l’inizio dei lavori di costruzione (ovvero la dichiarazione di inizio lavori)». «Come deduce l’azienda ricorrente - si legge nella sentenza del Tar - l’interpretazione del criterio, così come è stato normato, non può che essere la seguente: la domanda deve essere anteriore all’inizio dei lavori».
La Provincia, di fatto, pur di non concedere il contributo ha fatto leva su un cavillo. Il Tar bacchetta, peraltro, la pubblica amministrazione sulla scelta di inserire una previsione normativa tra parentesi. «Il Collegio osserva che gli incisi tra parentesi nella redazione dei testi di legge vanno di regola evitati e lo stesso principio andrebbe applicato alla stesura dei regolamenti. Va ancora rilevato - prosegue il Tar - che l’interesse della normativa è quello di erogare contributi unicamente per opere successive alla domanda. E la dichiarazione di inizio lavori non è particolarmente significativa ai fini della legge provinciale 4 del 1997.
Il collegio dà poi l’interpretazione autentica del contestato articolo 4, che ritiene “non felicemente formulato”. «L’inizio dei lavori di costruzione è attestato dalla dichiarazione di inizio lavori. E la società ricorrente ha offerto prove sufficienti a sostegno dell’avvio dei lavori in data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione». L’unica concessione che la sezione del Tar, presieduta da Lorenza Pantozzi, fa alla Provincia è la compensazione delle spese legali «per la scarsa chiarezza della normativa».
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