Bolzano. L’ex governatore Luis Durnwader dovrà ancora attendere per conoscere il proprio destino nel processo per la gestione dei cosiddetti fondi riservati (72 mila euro l’anno). Ieri la Corte d’appello dei Trento (che dovrà occuparsi del caso per il nuovo giudizio di secondo grado disposto dalla Cassazione) ha disposto un rinvio d’ufficio dell’udienza che avrebbe dovuta tenersi domani. In realtà la macchina della giustizia è ancora una volta costretta a fermarsi a seguito di un errore di notifica che avrebbe reso irregolare l’udienza. Il rinvio del nuovo dibattimento in aula è dunque stato disposto d’ufficio. Non trattandosi di una richiesta proveniente dalla difesa, i termini della prescrizione non vengono fermati. Il processo - è bene sottolinerarlo subito - non è a rischio in quanto l’ultimo episodio di presunto peculato di cui deve rispondere l’ex governatore va in prescrizione nel 2023. Ogni mese che passa, però, vanno in prescrizione le condotte illegittime riguardanti il mese di riferimento. Ricordiamo che nel merito, sia in primo che in secondo grado i giudici avevano riconosciuto la cosiddetta “buona fede” di Durnwalder. Era stata così disposta l’assoluzione dell’ex governatore ritenendo insuperabili «i ragionevoli dubbi sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato», dunque del dolo. In sostanza i due processi di merito indussero i giudici a ritenere che Durnwalder avesse agito pensando di essere pienamente legittimato. Nel disporre l’annullamento dell’assoluzione (come richiesto dalla Procura generale) la Cassazione sposò un’impostazione giuridica sempre sostenuta nel corso dell’inchiesta (e del primo processo) dall’allora procuratore Guido Rispoli ed in seguito dalla procuratrice generale Donatella Marchesini e cioè che l’elemento psicologico del reato di peculato è costituito dal “dolo generico, e cioè della coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione...» Poichè l’elemento psicologico consiste nel dolo generico l’eventuale buona fede dell’imputato - scrive ancora la Corte di Cassazione - «resta inescusabile per il principio generale sancito dall’articolo 5 del codice penale che prevede che nessuno possa invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. La buona fede, sottolineò la Corte di Cassazione, è configurabile solo se la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza della legge ma da una circostanza che induce alla convinzione della liceità della condotta». Le indicazioni della Cassazione dovrebbero costituire un costante punto di riferimento per i nuovi giudici di merito che non potranno discostarsi molto dal tracciato indicato. La nuova udienza dovrebbe essere fissata entro la prima metà di luglio.