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Bolzano. La sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti a Roma ha confermato la condanna del consigliere provinciale Alessandro Urzì che dovrà pagare un risarcimento di 31.450 euro per un utilizzo, considerato illegittimo sotto il profilo contabile della pubblica amministrazione, dei fondi del gruppo consiliare. Si tratta dei fondi messi a disposizione del gruppo “Alto Adige nel cuore” in consiglio provinciale. Il danno erariale contestato dalla Procura contabile era stato in un primo tempo quantificato in 216.397 euro.
La sentenza di primo grado aveva però accolto solo in parte la richiesta risarcitoria condannando Urzì a versare nelle casse della Provincia a titolo di indennizzo 31.450 euro, oltre a rivalutazioni ed interessi considerando perseguibile, sotto il profilo della legittimità contabile, solo la condotta riguardante l’anno 2012. Gli anni precedenti (dal 2008) non erano stati conteggiati per intervenuta prescrizione. Ora la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti di Roma ha confermato anche questo aspetto della sentenza di primo grado . Ricordiamo che al consigliere Urzì la Procura contabile aveva in un primo tempo contestato una presunta violazione dolosa delle regole di gestione del denaro pubblico che non sarebbe stato utilizzato per l’espletamento di compiti istituzionali del gruppo.
Un’impostazione che non ha trovato però conferma nè in primo grado nè in appello. Gli avvocati del consigliere della destra italiana avevano in realtà sempre sottolineato una condotta perfettamente coerente del politico con le disposizioni in vigore all’epoca. Dunque il consigliere Urzì ha sempre sostenuto di aver agito in perfetta buona fede seguendo le disposizioni del regolamento dell’epoca. Tra il resto a livello penale lo stesso Urzì venne prosciolto in pieno da ogni ipotesi di accusa già in sede preliminare senza nemmeno arrivare al giudizio in aula. A livello contabile, però, i giudici ritennero che l’autodichiarazione prevista all’epoca a giustificazione delle spese sostenute fosse formalmente insufficiente sulla base dei principi generali dell’utilizzo di risorse pubbliche. La Corte aveva così definito quella di Urzì una «condotta connotata da grave imprudenza».(ma.be.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
La sentenza di primo grado aveva però accolto solo in parte la richiesta risarcitoria condannando Urzì a versare nelle casse della Provincia a titolo di indennizzo 31.450 euro, oltre a rivalutazioni ed interessi considerando perseguibile, sotto il profilo della legittimità contabile, solo la condotta riguardante l’anno 2012. Gli anni precedenti (dal 2008) non erano stati conteggiati per intervenuta prescrizione. Ora la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti di Roma ha confermato anche questo aspetto della sentenza di primo grado . Ricordiamo che al consigliere Urzì la Procura contabile aveva in un primo tempo contestato una presunta violazione dolosa delle regole di gestione del denaro pubblico che non sarebbe stato utilizzato per l’espletamento di compiti istituzionali del gruppo.
Un’impostazione che non ha trovato però conferma nè in primo grado nè in appello. Gli avvocati del consigliere della destra italiana avevano in realtà sempre sottolineato una condotta perfettamente coerente del politico con le disposizioni in vigore all’epoca. Dunque il consigliere Urzì ha sempre sostenuto di aver agito in perfetta buona fede seguendo le disposizioni del regolamento dell’epoca. Tra il resto a livello penale lo stesso Urzì venne prosciolto in pieno da ogni ipotesi di accusa già in sede preliminare senza nemmeno arrivare al giudizio in aula. A livello contabile, però, i giudici ritennero che l’autodichiarazione prevista all’epoca a giustificazione delle spese sostenute fosse formalmente insufficiente sulla base dei principi generali dell’utilizzo di risorse pubbliche. La Corte aveva così definito quella di Urzì una «condotta connotata da grave imprudenza».(ma.be.)
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