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Bolzano. è vero che il regolamento del consiglio provinciale prevedeva una semplice autodichiarazione a giustificazione dell’utilizzo dei fondi istituzionali riservati ai gruppi consiliari, ma è anche vero che se le autodichiarazioni non sono verificabili con titoli di spesa effettivi non possono che essere considerate non conforme allo spirito delle disposizioni. perché anche un consigliere provinciale deve attenersi al rigore, previsto come principio generale, quando si tratta di dimostrare come si sono spesi soldi della collettività. e’ questa la filosofia di fondo che ha portato la corte dei conti a condannare l’ex consigliere provinciale andreas pöder alla restituzione di 28.635,42 euro utilizzati nell’anno 2013. va subito detto che pöder è riuscito ad evitare una condanna ben più pesante richiesta dalla procura contabile. lo ha salvato la prescrizione. i giudici hanno infatti ritenuto che solo l’annata 2013 non fosse ancora coperta da prescrizione e dunque il conto finale (rispetto alla richiesta originaria della procura contabile di 119.010,32 euro) è risultato molto più modesto.
Al di là dell’entità della condanna e della somma che dovrà essere restituita al consiglio provinciale, la sentenza della corte dei conti riporta considerazioni molto importanti sulla condotta del consigliere provinciale dell’union für südtirol, poi diventata bürgerunion. in sentenza i giudici censurano il comportamento dell’ex consigliere per l’«omesso mantenimento della disponibilità delle pezze d’appoggio per un’unica annualità, oltretutto con un ingombro fisico certamente di notevole gestione».
In sostanza pöder non ha saputo fornire alcun documento sulle spese effettuate per il gruppo con i fondi pubblici a disposizione. una situazione tanto più grave se si pensa che dalla documentazione bancaria acquisita risultano versamenti di parte dei fondi a disposizione del gruppo sul proprio conto corrente personale.
E’ vero che la difesa ha sempre sostenuto che i soldi sarebbero comunque serviti per attività di carattere istituzionale, ma non è stata fornita alcuna documentazione. «questa corte - si legge in sentenza - è abilitata ad opinare che l’accertata mancanza dei titoli di spesa riferibili ad un così circoscritto periodo (cioè all’anno 2013) venga a delineare a capo del convenuto una censurabile condotta improntata a grave e imperdonabile imprudenza...»
I giudici fanno anche riferimento in sentenza ad una «inammissibile presunzione assoluta di veridicità circa il corretto utilizzo dei fondi pubblici...» andreas pöder è stato condannato a risarcire il consiglio provinciale a titolo di “colpa grave”, escludendo implicazioni di ordine doloso.
Ma proprio in riferimento alla “colpa grave” la corte dei conti sottolinea da parte di pöder «un grado di imprudenza di precipua intensità , tale da configurare una condizione soggettiva di cosiddetta colpa cosciente e dunque da lasciar supporre un contesto di utilizzo uti princeps delle risorse della collettività, alla stregua di una sorta di appannaggio privato. come si ricorderà il concetto di utIlizzo di denaro pubblico secondo criteri “uti princeps” ( cioè come monarca assoluto che dispone delle risorse pubbliche con incontrollata discrezionalità) era già stato utilizzato a livello giudiziario dalla procura penale per il caso durnwalder che in luglio dovrà affrontare il secondo processo d’appello (dopo l’assoluzione cancellata dalla corte di cassazione) per presunto peculato. infine i giudici della corte dei conti, nella sentenza depositata ieri, escludono ogni ipotetico ricorso all’esercizio del potere riduttivo (eventuale riduzione della somma da risarcire) proprio a seguito dell’intensità della colpa rilevata nel comportamento di pöder.
Al di là dell’entità della condanna e della somma che dovrà essere restituita al consiglio provinciale, la sentenza della corte dei conti riporta considerazioni molto importanti sulla condotta del consigliere provinciale dell’union für südtirol, poi diventata bürgerunion. in sentenza i giudici censurano il comportamento dell’ex consigliere per l’«omesso mantenimento della disponibilità delle pezze d’appoggio per un’unica annualità, oltretutto con un ingombro fisico certamente di notevole gestione».
In sostanza pöder non ha saputo fornire alcun documento sulle spese effettuate per il gruppo con i fondi pubblici a disposizione. una situazione tanto più grave se si pensa che dalla documentazione bancaria acquisita risultano versamenti di parte dei fondi a disposizione del gruppo sul proprio conto corrente personale.
E’ vero che la difesa ha sempre sostenuto che i soldi sarebbero comunque serviti per attività di carattere istituzionale, ma non è stata fornita alcuna documentazione. «questa corte - si legge in sentenza - è abilitata ad opinare che l’accertata mancanza dei titoli di spesa riferibili ad un così circoscritto periodo (cioè all’anno 2013) venga a delineare a capo del convenuto una censurabile condotta improntata a grave e imperdonabile imprudenza...»
I giudici fanno anche riferimento in sentenza ad una «inammissibile presunzione assoluta di veridicità circa il corretto utilizzo dei fondi pubblici...» andreas pöder è stato condannato a risarcire il consiglio provinciale a titolo di “colpa grave”, escludendo implicazioni di ordine doloso.
Ma proprio in riferimento alla “colpa grave” la corte dei conti sottolinea da parte di pöder «un grado di imprudenza di precipua intensità , tale da configurare una condizione soggettiva di cosiddetta colpa cosciente e dunque da lasciar supporre un contesto di utilizzo uti princeps delle risorse della collettività, alla stregua di una sorta di appannaggio privato. come si ricorderà il concetto di utIlizzo di denaro pubblico secondo criteri “uti princeps” ( cioè come monarca assoluto che dispone delle risorse pubbliche con incontrollata discrezionalità) era già stato utilizzato a livello giudiziario dalla procura penale per il caso durnwalder che in luglio dovrà affrontare il secondo processo d’appello (dopo l’assoluzione cancellata dalla corte di cassazione) per presunto peculato. infine i giudici della corte dei conti, nella sentenza depositata ieri, escludono ogni ipotetico ricorso all’esercizio del potere riduttivo (eventuale riduzione della somma da risarcire) proprio a seguito dell’intensità della colpa rilevata nel comportamento di pöder.


