BOLZANO. «La riforma dei vitalizi, obbligando a restituire gli anticipi dei vitalizi, può sconvolgere la vita degli ex consiglieri costringendoli a rivedere non indifferenti scelte di vita personale e familiare». È questo il passaggio fondamentale dell’ordinanza con la quale il giudice Roberto Beghini ha inviato alla Corte Costituzionale la legge regionale sui vitalizi numero 4 del 2014 che cambia retroattivamente i criteri di calcolo dell’anticipo stabiliti dalle legge 6 del 2012, quella che aveva portato ai maxianticipi che tanto scandalo avevano suscitato.

Nella sua ordinanza, pronunciata su richiesta di Alois Kofler chiamato a restituire alla Regione 130 mila euro di anticipo, il giudice Beghini parte dalla considerazione che la legge 4 «ha realizzato una sostanziale modifica, con efficacia retroattiva - della legge regionale 6 del 2012».

Infatti, la vecchia norma parlava del calcolo degli anticipi in base al «valore attuale». La nuova normativa, invece, parla di valore attuale medio.

In questo modo si è modificato ilo famoso tasso di attualizzazione abbassando in maniera sensibile, ma soprattutto per chi già aveva maturato il diritto al vitalizio, l’anticipo. La nuova norma, inoltre, impone la restituzione di tutte le somme ottenute e il ricalcolo degli anticipi sulla base del «valore attuale medio». Il giudice ritiene «non manifestamente infondato il dubbio che l’obbligo di restituzione delle somme già percepite legittimamente sulla base della legge 6 sia in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, incidendo in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto».

In altre parole si ritiene che la riforma dei vitalizi possa violare il principio di ragionevolezza perché l’affidamento del cittadino nelle leggi non può essere leso da norme retroattive.

Il giudice spiega questa affermazione andando sul pratico: «Nel caso di specie è notorio che, a fronte di una legittima corresponsione - sulla base di una legge - di una non indifferente somma di denaro, ogni persona adotta delle scelte, anche di una certa importanza, nell’ambito della propria vita personale e familiare, rinunziando, ad esempio, a determinate opportunità, oppure cogliendone altre. Consentire che una legge successiva possa rimettere in discussione tale attribuzione patrimoniale, obbligando la persona a restituirla, significa sconvolgere la sua vita personale, costringendolo a rivedere integralmente le scelte non indifferenti che può aver effettuato facendo affidamento sulla stabilità dell’attribuzione patrimoniale stessa».

In altre parole, la retroattività della norma costringe i cittadini a non fidarsi più delle leggi e questo viola i principi di ragionevolezza, affidamento e sicurezza dei rapporti giuridici sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. Adesso sarà la Consulta a decidere se la norma regionale è legittima oppure no. E in questo caso ci sarebbero conseguenze notevoli per la Regione, anche dal punto di vista politico.