BOLZANO. L’ordinanza parziale e temporanea emessa lo scorso mese di giugno dal sindaco Spagnolli non è stata sufficiente a debellare l’accattonaggio molesto, un fenomeno che negli ultimi mesi a Bolzano ha assunto dimensioni ragguardevoli. Al commissario straordinario del Comune, Michele Penta, su sollecitazione del vicecommissario De Carlini, non è restato altro che modificare il regolamento di polizia urbana: vietato l’accattonaggio non solo davanti agli esercizi pubblici ma pressoché ovunque. Con tanto di elenco dettagliato, per non lasciare alcuno spazio alle interpretazioni personali. Aumentata pure la distanza minima dai dehors di bar e ristoranti, fino a dieci metri. Soprattutto, si prevede il sequestro di eventuali animali utilizzati per l’attività di questua e, misura forse ancora più incisiva se non risolutiva, il sequestro del denaro raccolto.

Dopo anni in cui non si era affrontata di petto la questione, sotto la pressione della cittadinanza nel 2014 era arrivata una prima ordinanza sugli artisti di strada; poi ne era giunta una seconda, più restrittiva, emessa a giugno e della durata di sei mesi. Si vietava la questua al mercato, a 5 metri dalle aree esterne per cui si pagava il canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) e a 3 metri dai negozi. Era vietato pure l’uso degli animali. Si prevedevano multe da 50 euro.

Però non è stato sufficiente. E ne sono testimoni i bolzanini e i turisti assillati, tormentati da mesi, specie in centro ma non solo, da un accattonaggio spesso molesto, reiterato, ossessivo, che ha portato all’esasperazione anche i più sensibili ad aiutare chi si trova in difficoltà. Quindi, ora, si è deciso di intervenire con mano decisamente più pesante.

Il commissario straordinario Penta nella serata di ieri ha informato la cittadinanza che nell’ambito della seduta di giunta è stata approvata una modifica del regolamento di polizia urbana che prevede l'introduzione dell'articolo 21, recante "Divieto di accattonaggio".

La modifica, spiega in una nota il municipio, «si pone in linea con gli orientamenti costantemente emersi in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (del quale l'amministrazione comunale è componente effettiva) e rientra nelle competenze sindacali attinenti alla sicurezza urbana».

Tale strumento «rende più efficace l'azione preventiva di contrasto nei confronti dell'accattonaggio molesto».

La prima vera novità: l’aver puntualizzato tutti i luoghi dove non si può chiedere l’elemosina: «A tutela della sicurezza e del decoro della città - si legge nell’articolo 21 - non sono consentiti l'accattonaggio e la richiesta di elemosina nei luoghi di seguito indicati». Cioè: nelle aree prospicenti le stazioni ferroviarie, negli ospedali, nelle case di cura, nei soggiorni per anziani; all’interno e in prossimità di mercati e fiere; dinanzi ai luoghi di culto nonché davanti e all’interno dei cimiteri; davanti agli ingressi di esercizi commerciali e pubblici esercizi. Il divieto «si estende alla superficie data in concessione ai privati fino a una distanza minima di dieci metri». È vietata la questua pure davanti a uffici pubblici e istituti bancari, compresi gli sportelli di erogazione di denaro; nei pressi delle casse anche automatiche di aree di sosta o parcheggi e di parcometri; presso le intersezioni stradali e i ponti. In pratica, dappertutto.

È inoltre vietata «l'attività di questua esercitata mediante l'utilizzo di animali».

Infine, la sanzione: «All'accertamento della violazione consegue - oltre alla multa preesistente di cui all'articolo 22, comma 3 (da 25 a 250 euro, ndr) - l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività». Secondo quanto previsto dalla legge nazionale 689 del 1981.

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