La Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con decreto 6 settembre 2012, n. 151/12, ha sospeso in via provvisoria, fino alla pronuncia definitiva del Collegio fissata per il 9 ottobre 2012, il decreto assessorile (decreto assessorile 31 agosto 2012, n. 671/32.4) ed il piano di abbattimento approvato con lo stesso. Ne consegue che, con decorrenza immediata, è proibito qualsiasi abbattimento e prelievo di marmotte. Lo comunica il direttore dell'Ufficio caccia e pesca Heinrich Erhard in una circolare alle riserve di caccia ed ai posti di custodia ittico-venatoria.

I rettori/le rettrici delle riserve di diritto, ai quali è indirizzata la comunicazione, sono tenuti a dare immediata informazione degli agenti venatori, nonchè a tutti i titolari di un permesso annuale o d'ospite.

Nello stesso modo provvedono i rettori delle riserve private, onde garantire l'esecuzione dell'ordinanza di sospensiva in questione.

Inoltre, i/le rettori/trici sono tenuti a comunicare entro e non oltre il 14 settembre 2012, ore 13,00, per iscritto e possibilmente via fax o posta elettronica il numero delle marmotte abbattute; ciò ai fini della difesa del provvedimento sospeso in occasione della trattazione collegiale fissata per il 9 ottobre 2012. L'eventuale mancato tempestivo inoltro dei dati richiesti costituisce violazione amministrativa e come tale (ai sensi dell'articolo 39, lettera h) della L.P. n. 14/87) viene sanzionato con una pena pecuniaria da 35,00 Euro ad 450,00 Euro.

 

Anche quest'anno le marmotte sono salve: la Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo, su ricorso della LAV,  ha infatti sospeso il provvedimento della Provincia con cui era stata autorizzata, per tutto il mese di settembre, la caccia a 1227 piccoli mammiferi.

 

La Provincia aveva infatti concesso la possibilità di sparare sugli animali, in deroga a quanto previsto dalla legge, che tutela invece questa specie selvatica, in base ad una legge provinciale del 1987 secondo cui un aumento eccessivo della popolazione faunistica avrebbe potuto giustificare un piano di contenimento per evitare pregiudizi all'equilibrio ecologico, all'agricoltura o addirittura alla sicurezza pubblica.

 "Le marmotte - scrive la Lav in una nota - possono tirare un sospiro di sollievo: il Tribunale ha infatti osservato che  l'attesa dell'udienza sulla richiesta di annullamento del provvedimento, prevista ad ottobre, avrebbe senz'altro vanificato la tutela dei poveri animali, visto che l'autorizzazione alla caccia in deroga era relativa al solo mese di settembre".

 “Le marmotte sono specie protetta secondo la legge statale sulla caccia n.157 del 1992, che punisce la loro uccisione con sanzioni penali. E non c'è dubbio che il regime giuridico di protezione della specie è valevole anche per le province autonome - afferma Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV settore Caccia e Fauna - L’esecuzione delle marmotte è solo l’ultimo esempio della nefasta politica filovenatoria della Provincia di Bolzano, ove vigono leggi e regolamenti locali totalmente contrastanti con la normativa statale in materia. Non è tollerabile che l’autonomia della Provincia venga usata strumentalmente per mantenere privilegi per i cacciatori altoatesini, ormai incompatibili sia con il diritto statale sia con il comune sentire della collettività che vede nella caccia un massacro infame”.

La LAV ringrazia l'avvocato De Pascalis del Foro di Bolzano per l'assistenza fornita.