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Immobili, agente abusivo condannato a 8 mesi

Il 71enne altoatesino aveva comunicato il falso anche alla Camera di Commercio. La sua attività è stata censurata dal Ministero dello sviluppo economico



BOLZANO. Avrebbe comunicato alla Camera di Commercio l’inizio della propria attività professionale attestando falsamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Con questa accusa Hermann Kerschbaumer di 71 anni ha rimediato una condanna a otto mesi di reclusione per “falso ideologico commesso da privato in un atto pubblico” (articolo 483 codice penale).

Per il professionista si tratta di una condanna beffa in quanto Kerschbaumer aveva deciso di impugnare davanti al giudice un decreto penale di condanna emesso dalla Procura della Repubblica con una ammenda di 3750 euro di ammenda in sostituzione di 15 giorni di arresto.

Il professionista pensava di poter provare la propria estraneità all’ipotesi di reato. In realtà la giudice Carla Scheidle ha emesso una sentenza di condanna piuttosto severa con una pena di otto mesi (a fronte di una richiesta di cinque mesi avanzata dal pubblico ministero).

Al centro del contenzioso c’è l’attività svolta dall’imputato come mediatore commerciale di immobili su mandato a titolo oneroso. Hermann Kerschbaumer effettuò la comunicazione alla Camera di Commercio tramite posta elettronica il 5 aprile 2013, segnalando l’inizio attività di agenzia immobiliare su mandato della società «GIS Global Immobilien Service» con sede ad Augsburg in Germania. La legge di riferimento italiana prevede però precisi requisiti che l’imputato non avrebbe avuto.

Sulla base dunque della segnalazione della Camera di Commercio a carico dello stesso Kerschbaumer il Conservatore del registro delle imprese di Bolzano intervenne infliggendo all’imputato l’immediato divieto di proseguire con l’attività segnalata considerata abusiva. Contro il provvedimento Hermann Kerschbaumer inoltrò ricorso (senza successo) al Ministero dello sviluppo economico facendo leva sul presunto diritto di una società estera (con sede in Germania) di svolgere la propria attività anche in Italia. L’istruttoria ha però evidenziato che il riconoscimento del diritto di operare anche in Italia per una ditta estera nel settore della mediazione immobiliare non è automatico e anche in provincia di Bolzano necessità di una valutazione sui requisiti e preparazione professionale.

L’imputato non avrebbe dimostrato nè di avere i requisiti esteri nè quelli italiani. Oltrettutto l’imputato intendeva operare come imprenditore italiano, seppur su mandato di un’impresa tedesca. Dopo due sentenze sfavorevoli del giudice di pace ora è arrivata anche la condanna penale per falso ideologico. (ma.be.)













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