BOLZANO. Con due sentenze di conclusioni opposte, il tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano ha individuato un criterio nella valutazione della gestione della caccia di specie protette di animali in Alto Adige. In primo luogo i giudici hanno stabilito che l’abbattimento in deroga di determinati animali (nel nostro caso si trattava di marmotte) può essere consentito – e dunque può essere considerato legittimo - solo quando ci si trova di fronte a giustificati motivi che debbono essere adeguatamente documentati e comprovati. A inoltrare ricorso al Tar era stata la Lav, lega anti vivisezione, rappresentata in giudizio dall’avvocato Mauro De Pascalis. L’associazione animalista chiedeva l’annullamento del decreto con cui la Provincia aveva autorizzato l’abbattimento di 958 capi di marmotta, in 39 diverse riserve di caccia dell’Alto Adige. In sentenza i giudici rilevano che, secondo la stima della Provincia, l’attuale consistenza delle marmotte sul territorio provinciale sarebbe pari a circa 31.700 capi. Dunque, il decreto in questione prevedeva il prelievo del 3% circa della popolazione delle marmotte presenti in Alto Adige. Si tratta di un numero che i giudici, in sentenza, giudicano equo, proporzionato ai danni denunciati e del tutto sostenibile ai fini della conservazione della specie. Di qui la decisione di rigettare il ricorso della Lav che dovrà risarcire l’amministrazione provinciale delle spese sostenute (mille euro). In una seconda sentenza gli stessi giudici del Tar hanno invece dato ragione all’associazione animalista in relazione al decreto della Provincia del maggio dello scorso anno con cui ammetteva l’abbattimento, nella riserva di Fiè, di cornacchie e colombacci nei campi di patate. In sentenza i giudici rilevano che il decreto non sarebbe stato accompagnato da una indicazione concreta dei motivi che avevano suggerito il provvedimento. In altre parole «il pregiudizio legittimante la deroga al divieto di caccia - si legge in sentenza - non deve essere ipotetico». Nel decreto, però, le indicazioni dei danni arrecati all’agricoltura sarebbero stati del tutto generici ed insufficienti. In questo caso, dunque, la Provincia è risultata soccombente e dovrà risarcvire la Lav con 1000 euro. (ma.be.)

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